
M.D.
numero 16, 4 maggio 2005
Contrappunto
Rappresentanze sindacali: costituzione e poteri
di Mauro Marin - Medico di medicina generale, Pordenone
Lapprovazione del testo della nuova convenzione, firmato
da tutti i sindacati partecipanti alle trattative tranne lo
Snami, ha riacceso il dibattito sulla rappresentatività
della categoria. In particolare si è posto il dubbio
sulla legittimità del sindacato non firmatario a partecipare
agli accordi decentrati (regionali e aziendali). Per avere cognizione
di causa sulle questioni della rappresentatività è
indispensabile fare riferimento alle norme e alle leggi che
ne regolano compiti e funzioni, senza dimenticare gli articoli
di riferimento contenuti nel nuovo ACN
L'art. 4 del Codice Civile delle
fonti del diritto afferma che i regolamenti non possono
contenere norme contrarie a disposizioni di legge, altrimenti
sono nulli.
Le rappresentanze sindacali per la medicina generale, regolamentate
dallarticolo 21 e 22 del nuovo ACN (tabella 1) vanno quindi
costituite in conformità alle leggi di seguito riassunte.
Ai sensi dellart. 19 della legge n. 300/1970 (statuto
dei lavoratori), modificato dal DPR 28 luglio 1995 n. 312, la
costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali è
consentita soltanto nellambito delle associazioni sindacali
firmatarie dei contratti di lavoro (Corte Costituzionale, sentenza
n. 244 del 12 luglio 1996).
La Corte Costituzionale richiede allassociazione sindacale
il requisito di una partecipazione attiva al contratto collettivo
e non una mera adesione formale a un contratto negoziato da
altri.
La Cassazione con la sentenza n. 5765 del 20 aprile 2002 afferma
che la costituzione di una rappresentanza sindacale può
avvenire solo nellambito di associazioni sindacali firmatarie
di contratti collettivi di lavoro, ma di qualsiasi tipo, non
solo nazionali, ma anche regionali, provinciali e aziendali.
Tale sentenza quindi ratifica che la partecipazione di un sindacato
al processo di formazione di un contratto diverso da quello
nazionale non sottoscritto, come quello collettivo regionale,
non può essere inibita, né privata di rappresentanza.
Lart. 19 modificato inoltre crea una distinzione netta
tra la Rappresentanza Sindacale Aziendale (RSA) istituita su
iniziativa dei lavoratori dellunità produttiva
(e non delle associazioni sindacali) e le Rappresentanze Sindacali
Unitarie (RSU) coincidenti con le associazioni sindacali firmatarie
del contratto, distinzione confermata dalla Cassazione Sez.
Lavoro con sentenza n. 14686 del 29 dicembre 1999, dalla Cassazione
con sentenze n. 3813 del 16 marzo 2001 e n. 5765 del 20 aprile
2002.
Quindi le RSA rimangono una scelta propria dei lavoratori e
non dei vertici delle associazioni sindacali, sebbene tale scelta
debba ricondursi nellambito delle associazioni sindacali
firmatarie di un accordo collettivo che però non è
esclusivamente quello nazionale.
Lart. 18, comma 2, della legge 23 luglio 1991 n. 223 ha
modificato lart. 26 delle legge n. 300/1970, stabilendo
che tutte le associazioni sindacali hanno diritto di percepire
tramite ritenuta sul salario i contributi volontari di iscrizione
sindacale dei lavoratori mediante delega, anche se non firmatarie
del contratto (Cassazione sentenza n. 822 del 9 febbraio 1989).
Dal numero di iscrizioni si calcola la consistenza associativa
ai fini della determinazione numerica delle rappresentanze previste
dallaccordo collettivo.
Il potere del ricorso
Lart. 28 della legge n. 300/1970, per garantire il libero
svolgimento dellattività sindacale, stabilisce
che se il datore di lavoro attua comportamenti diretti a impedire
o limitare lattività sindacale, le rappresentanze
sindacali locali possono presentare ricorso al giudice del lavoro
del Tribunale locale che entro due giorni è tenuto a
convocare e sentire le parti per emettere un decreto subito
esecutivo di cessazione del comportamento rilevato come antisindacale
(Cassazione a Sez. Unite, sentenze n. 5295 del 12 giugno 1997,
n. 6193 del 22 giugno 1998 e n. 10324 del 17 ottobre 1998).
Contro tale decreto il datore di lavoro può fare opposizione
entro 15 giorni al Tribunale locale (Leggi n. 847 del 8 novembre
1977; n. 146 del 12 giugno 1990), ma intanto deve adeguarsi
per non incorrere nel reato punito dallart. 650 CP (inosservanza
provvedimenti dellautorità).
Data la semplicità di procedura e la rapidità
di decisione, la denuncia di condotta antisindacale è
uno strumento di difesa efficace che interessa qualsiasi comportamento
del datore di lavoro ritenuto repressivo dellattività
sindacale quale il diniego aziendale al diritto di informativa
e visione di documenti aziendali (Cassazione n. 3298 del 7 marzo
2001), il diniego alla costituzione di rappresentanze sindacali
(Cassazione n. 3813 del 16 marzo 2001), il trattamento discriminatorio
di rappresentanti sindacali, il diniego di affissione di comunicazioni
sindacali (Cassazione sez. Lav. n. 1199 del 3 febbraio 2000),
il diniego di sciopero attuato correttamente secondo la legge
n. 146/1990 e la legge n. 83/2000.
Tabella
1 -
Il dettato del nuovo ACN 2005 |
CAPO I
Art. 22 - Rappresentatività sindacale
1. Al fine di definire regole
di indirizzo volte ad assicurare l¹accertamento del requisito
della ³maggiore rappresentatività², ai sensi dell¹art. 8
del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni,
sottolineata la necessità di garantire il più alto grado
di trasparenza nelle relazioni sindacali, si indica, come
criterio di riferimento per la determinazione di tale requisito
sul piano nazionale, delle Confederazioni e delle Federazioni
e Organizzazioni sindacali, il criterio della consistenza
associativa.
2. La consistenza associativa
è rilevata in base alle deleghe conferite alle singole Aziende
dai medici convenzionati per la ritenuta del contributo
sindacale. La decorrenza della delega coincide con le ritenute
effettive accertate alla data del 1 Gennaio di ogni anno.
3. Entro il mese di febbraio
di ciascun anno, mediante comunicazione delle stesse Aziende,
la consistenza associativa viene trasmessa alla SISAC, all¹Assessorato
Regionale alla Sanità ed alle Segreterie Nazionali delle
OSS.
4. Per le trattative disciplinate dall¹art. 8 del
D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni,
la consistenza associativa è determinata sulla base dei
dati riferiti all¹anno precedente a quello in cui si procede
all¹avvio delle trattative per il rinnovo dell¹ACN.
5. In tutti gli altri casi
in cui occorra il riferimento alla consistenza associativa,
essa è riferita ai dati rilevati nell¹anno precedente.
6. Sono considerate maggiormente rappresentative,
ai fini della contrattazione, sul piano nazionale le organizzazioni
sindacali che, relativamente al disposto di cui ai commi
2 e 3, abbiano un numero di iscritti, risultanti dalle deleghe
per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore
al 5% delle deleghe complessive.
7. Contestualmente alla ritenuta
sindacale, le Aziende inviano ai rispettivi sindacati provinciali
l¹elenco dei medici ai quali sia stata effettuata la ritenuta
sindacale, con l¹indicazione delle relative quote e di tutti
gli elementi atti a verificare l¹esattezza della ritenuta
medesima.
8. La riscossione delle quote
sindacali per i sindacati avviene su delega del medico attraverso
le Aziende con versamento in c/c intestato ai tesorieri
dei sindacati per mezzo della banca incaricata delle operazioni
di liquidazione dei compensi.
9. Le deleghe precedentemente
rilasciate restano valide, nel rispetto della normativa
vigente.
10. Le organizzazioni sindacali
firmatarie del presente Accordo, in possesso dei requisiti
di rappresentatività cui al comma 6 a livello nazionale,
sono legittimate alla trattativa e alla stipula degli Accordi
regionali.
11. Gli Accordi aziendali possono
essere stipulati dalle organizzazioni sindacali firmatarie
dell¹Accordo regionale.
12. Nel caso in cui il requisito
di cui al comma 6 sia stato conseguito mediante l¹aggregazione
di più organizzazioni sindacali, il soggetto contrattuale
è univocamente rappresentato da una sigla, partecipa alle
trattative e sottoscrive gli Accordi come tale, è rappresentata
alle trattative dal legale rappresentante o da un suo delegato
e mantiene il diritto di rappresentatività contrattuale
fintanto che la situazione soggettiva resti invariata. |
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