M.D. numero 16, 4 maggio 2005

Contrappunto
Rappresentanze sindacali: costituzione e poteri
di Mauro Marin - Medico di medicina generale, Pordenone

L’approvazione del testo della nuova convenzione, firmato da tutti i sindacati partecipanti alle trattative tranne lo Snami, ha riacceso il dibattito sulla rappresentatività della categoria. In particolare si è posto il dubbio sulla legittimità del sindacato non firmatario a partecipare agli accordi decentrati (regionali e aziendali). Per avere cognizione di causa sulle questioni della rappresentatività è indispensabile fare riferimento alle norme e alle leggi che ne regolano compiti e funzioni, senza dimenticare gli articoli di riferimento contenuti nel nuovo ACN

L'art. 4 del Codice Civile “delle fonti del diritto” afferma che i regolamenti non possono contenere norme contrarie a disposizioni di legge, altrimenti sono nulli.
Le rappresentanze sindacali per la medicina generale, regolamentate dall’articolo 21 e 22 del nuovo ACN (tabella 1) vanno quindi costituite in conformità alle leggi di seguito riassunte.
Ai sensi dell’art. 19 della legge n. 300/1970 (statuto dei lavoratori), modificato dal DPR 28 luglio 1995 n. 312, la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali è consentita soltanto nell’ambito delle associazioni sindacali firmatarie dei contratti di lavoro (Corte Costituzionale, sentenza n. 244 del 12 luglio 1996).
La Corte Costituzionale richiede all’associazione sindacale il requisito di una partecipazione attiva al contratto collettivo e non una mera adesione formale a un contratto negoziato da altri.
La Cassazione con la sentenza n. 5765 del 20 aprile 2002 afferma che la costituzione di una rappresentanza sindacale può avvenire solo nell’ambito di associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi di lavoro, ma di qualsiasi tipo, non solo nazionali, ma anche regionali, provinciali e aziendali.
Tale sentenza quindi ratifica che la partecipazione di un sindacato al processo di formazione di un contratto diverso da quello nazionale non sottoscritto, come quello collettivo regionale, non può essere inibita, né privata di rappresentanza.
L’art. 19 modificato inoltre crea una distinzione netta tra la Rappresentanza Sindacale Aziendale (RSA) istituita su iniziativa dei lavoratori dell’unità produttiva (e non delle associazioni sindacali) e le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) coincidenti con le associazioni sindacali firmatarie del contratto, distinzione confermata dalla Cassazione Sez. Lavoro con sentenza n. 14686 del 29 dicembre 1999, dalla Cassazione con sentenze n. 3813 del 16 marzo 2001 e n. 5765 del 20 aprile 2002.
Quindi le RSA rimangono una scelta propria dei lavoratori e non dei vertici delle associazioni sindacali, sebbene tale scelta debba ricondursi nell’ambito delle associazioni sindacali firmatarie di un accordo collettivo che però non è esclusivamente quello nazionale.
L’art. 18, comma 2, della legge 23 luglio 1991 n. 223 ha modificato l’art. 26 delle legge n. 300/1970, stabilendo che tutte le associazioni sindacali hanno diritto di percepire tramite ritenuta sul salario i contributi volontari di iscrizione sindacale dei lavoratori mediante delega, anche se non firmatarie del contratto (Cassazione sentenza n. 822 del 9 febbraio 1989). Dal numero di iscrizioni si calcola la consistenza associativa ai fini della determinazione numerica delle rappresentanze previste dall’accordo collettivo.

Il potere del ricorso


L’art. 28 della legge n. 300/1970, per garantire il libero svolgimento dell’attività sindacale, stabilisce che se il datore di lavoro attua comportamenti diretti a impedire o limitare l’attività sindacale, le rappresentanze sindacali locali possono presentare ricorso al giudice del lavoro del Tribunale locale che entro due giorni è tenuto a convocare e sentire le parti per emettere un decreto subito esecutivo di cessazione del comportamento rilevato come antisindacale (Cassazione a Sez. Unite, sentenze n. 5295 del 12 giugno 1997, n. 6193 del 22 giugno 1998 e n. 10324 del 17 ottobre 1998).
Contro tale decreto il datore di lavoro può fare opposizione entro 15 giorni al Tribunale locale (Leggi n. 847 del 8 novembre 1977; n. 146 del 12 giugno 1990), ma intanto deve adeguarsi per non incorrere nel reato punito dall’art. 650 CP (inosservanza provvedimenti dell’autorità).
Data la semplicità di procedura e la rapidità di decisione, la denuncia di condotta antisindacale è uno strumento di difesa efficace che interessa qualsiasi comportamento del datore di lavoro ritenuto repressivo dell’attività sindacale quale il diniego aziendale al diritto di informativa e visione di documenti aziendali (Cassazione n. 3298 del 7 marzo 2001), il diniego alla costituzione di rappresentanze sindacali (Cassazione n. 3813 del 16 marzo 2001), il trattamento discriminatorio di rappresentanti sindacali, il diniego di affissione di comunicazioni sindacali (Cassazione sez. Lav. n. 1199 del 3 febbraio 2000), il diniego di sciopero attuato correttamente secondo la legge n. 146/1990 e la legge n. 83/2000.

Tabella 1 - Il dettato del nuovo ACN 2005

CAPO I


Art. 22 - Rappresentatività sindacale

1. Al fine di definire regole di indirizzo volte ad assicurare l¹accertamento del requisito della ³maggiore rappresentatività², ai sensi dell¹art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, sottolineata la necessità di garantire il più alto grado di trasparenza nelle relazioni sindacali, si indica, come criterio di riferimento per la determinazione di tale requisito sul piano nazionale, delle Confederazioni e delle Federazioni e Organizzazioni sindacali, il criterio della consistenza associativa.
2. La consistenza associativa è rilevata in base alle deleghe conferite alle singole Aziende dai medici convenzionati per la ritenuta del contributo sindacale. La decorrenza della delega coincide con le ritenute effettive accertate alla data del 1 Gennaio di ogni anno.
3. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, mediante comunicazione delle stesse Aziende, la consistenza associativa viene trasmessa alla SISAC, all¹Assessorato Regionale alla Sanità ed alle Segreterie Nazionali delle OSS.
4.
Per le trattative disciplinate dall¹art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, la consistenza associativa è determinata sulla base dei dati riferiti all¹anno precedente a quello in cui si procede all¹avvio delle trattative per il rinnovo dell¹ACN.
5. In tutti gli altri casi in cui occorra il riferimento alla consistenza associativa, essa è riferita ai dati rilevati nell¹anno precedente.
6.
Sono considerate maggiormente rappresentative, ai fini della contrattazione, sul piano nazionale le organizzazioni sindacali che, relativamente al disposto di cui ai commi 2 e 3, abbiano un numero di iscritti, risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore al 5% delle deleghe complessive.
7. Contestualmente alla ritenuta sindacale, le Aziende inviano ai rispettivi sindacati provinciali l¹elenco dei medici ai quali sia stata effettuata la ritenuta sindacale, con l¹indicazione delle relative quote e di tutti gli elementi atti a verificare l¹esattezza della ritenuta medesima.
8. La riscossione delle quote sindacali per i sindacati avviene su delega del medico attraverso le Aziende con versamento in c/c intestato ai tesorieri dei sindacati per mezzo della banca incaricata delle operazioni di liquidazione dei compensi.
9. Le deleghe precedentemente rilasciate restano valide, nel rispetto della normativa vigente.
10. Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, in possesso dei requisiti di rappresentatività cui al comma 6 a livello nazionale, sono legittimate alla trattativa e alla stipula degli Accordi regionali.
11. Gli Accordi aziendali possono essere stipulati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell¹Accordo regionale.
12. Nel caso in cui il requisito di cui al comma 6 sia stato conseguito mediante l¹aggregazione di più organizzazioni sindacali, il soggetto contrattuale è univocamente rappresentato da una sigla, partecipa alle trattative e sottoscrive gli Accordi come tale, è rappresentata alle trattative dal legale rappresentante o da un suo delegato e mantiene il diritto di rappresentatività contrattuale fintanto che la situazione soggettiva resti invariata.