M.D.
numero 5, 15 febbraio 2006
Fisco
Niente IVA per i Mmg che eseguono visite fiscali
Ne
sono esenti le fatturazioni delle prestazioni dei medici che
effettuano le visite per conto dellINAIL con annessa certificazione
di infortunio. È quanto precisato al riguardo dallAgenzia
delle Entrate allinterpellanza del sindacato Snami
Le
prestazioni rese dai medici che effettuano le visite fiscali
per conto dellINAIL rientrano tra le prestazioni mediche
esenti da IVA. A dichiararlo è lAgenzia delle Entrate
in risposta al quesito inoltrato dal sindacato Snami in merito
al trattamento fiscale applicabile, ai fini IVA, alle prestazioni
rese dai medici che effettuano le visite fiscali per conto dellINAIL.
Alcune direzioni provinciali INAIL, infatti, nel liquidare il
compenso ai medici per il rilascio al paziente del certificato
di infortunio (contenente anche i giorni di prognosi riconosciuti
allassistito per curarsi e predisporsi al rientro al lavoro)
impongono al medico di assoggettare ad IVA le parcelle relative
a tali prestazioni. Tale obbligo sarebbe da imputare alla circolare
dellAgenzia delle Entrate n. 4/E del 23 gennaio 2005.
Snami invece ha sostenuto che sulla base della suddetta circolare,
le prestazioni rese non siano da assoggettare ad IVA in quanto
il medico curante nellaccertare uno stato di infortunio
effettua una diagnosi e di conseguenza, proprio in applicazione
dellarte sanitaria, propone o dispone una cura ed infine,
sempre nellambito della tutela e della salute delle persone,
emette un documento che impone al paziente un periodo di cura.
Per ragioni diverse poi il medico è tenuto a redigere
un certificato esclusivamente ad uso amministrativo che ha lo
scopo di informare lazienda e lINAIL al risarcimento
della retribuzione persa.
Il parere dellAgenzia delle Entrate
Con la circolare n. 4 del 2005 - ha precistato lAgenzia
delle Entrate - sono state emanate istruzioni volte a consentire
la corretta applicazione dellesenzione IVA (art. 10, n.
18 del DPR n. 633 del 1972; sentenze Corte di Giustizia Europea
del 20.11.2003).
La Corte di Giustizia nelle sentenze espresse in merito ha ritenuto
che lesenzione da IVA debba essere riconosciuta alle sole
prestazioni mediche rese a scopo terapeutico, escludendo le
prestazioni di medicina legale e, più in generale, quelle
il cui scopo principale sia diverso da quello di tutela della
salute della persona.
Ha anche sottolineato che per stabilire quale sia lo scopo principale
di una prestazione sanitaria occorre individuare il contesto
in cui le prestazioni sono rese, per cui possono beneficiare
dellesenzione anche le prestazioni effettuate per fini
profilattici, compresi quelli eseguiti nei confronti di persone
che non soffrono di alcuna malattia.
Conseguentemente vanno escluse dallesenzione le perizie
rese dai medici nellambito della loro professione e le
consulenze medico legali concernenti lo stato di salute delle
persone, finalizzate, in generale, al riconoscimento o meno
di benefici economici.
Al contrario, sempre secondo linterpretazione fornita
dalla giurisprudenza comunitaria, sono esenti da IVA i controlli
medici (istituiti da datori di lavoro o da compagnie assicurative)
diretti a verificare la presenza di virus, infezioni o altre
malattie, nonché il rilascio di taluni certificati di
idoneità fisica, in particolare quelli volti a
dimostrare nei confronti di terzi che lo stato di salute di
una persona impone limiti a talune attività o esige che
esse siano effettuate in condizioni particolari considerato
che lo scopo principale di tali prestazioni è la tutela
della salute dellinteressato.
Altra affermazione rilevante della Corte di Giustizia è
che i controlli medici regolari, istituiti da taluni datori
di lavoro e da talune compagnie di assicurazione possono realizzare
le condizioni dellesenzione purché tali controlli
siano diretti principalmente a permettere la prevenzione ed
il depistaggio di malattie e la verifica costante dello stato
di salute dei lavoratori o degli assicurati. Il fatto che tali
controlli medici avvengano su richiesta di terzi, e che possano
soddisfare interessi propri dei datori di lavoro o delle compagnie
di assicurazioni, non impedisce di considerare che tali controlli
hanno come scopo principale la tutela della salute.
Con la circolare n. 4 del 2005 lAgenzia delle Entrate
ha chiarito che fruiscono dellesenzione, tra laltro,
i controlli medici eseguiti sui lavoratori a scopo profilattico
o al fine di stabilire lidoneità fisica, cioè
se lo stato di salute consenta lo svolgimento di determinate
mansioni ovvero il rientro al lavoro.
Si ritiene quindi - ha sentenziato lAgenzia - che le prestazioni
rese dai medici che effettuano le visite fiscali per conto dellINAIL
rientrano tra le prestazioni mediche esenti da IVA (art. 10,
comma 1, n. 18, del D.P.R. n. 633 del 1972). In detti casi,
infatti, la prestazione resa dal medico, concretizzandosi in
un intervento che accerta la non idoneità al lavoro del
dipendente per un determinato periodo di tempo, persegue, in
via prevalente, una funzione di tutela della salute.