M.D. numero 5, 15 febbraio 2006

Fisco
Niente IVA per i Mmg che eseguono visite fiscali

Ne sono esenti le fatturazioni delle prestazioni dei medici che effettuano le visite per conto dell’INAIL con annessa certificazione di infortunio. È quanto precisato al riguardo dall’Agenzia delle Entrate all’interpellanza del sindacato Snami

L
e prestazioni rese dai medici che effettuano le visite fiscali per conto dell’INAIL rientrano tra le prestazioni mediche esenti da IVA. A dichiararlo è l’Agenzia delle Entrate in risposta al quesito inoltrato dal sindacato Snami in merito al trattamento fiscale applicabile, ai fini IVA, alle prestazioni rese dai medici che effettuano le visite fiscali per conto dell’INAIL. Alcune direzioni provinciali INAIL, infatti, nel liquidare il compenso ai medici per il rilascio al paziente del certificato di infortunio (contenente anche i giorni di prognosi riconosciuti all’assistito per curarsi e predisporsi al rientro al lavoro) impongono al medico di assoggettare ad IVA le parcelle relative a tali prestazioni. Tale obbligo sarebbe da imputare alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E del 23 gennaio 2005.
Snami invece ha sostenuto che sulla base della suddetta circolare, le prestazioni rese non siano da assoggettare ad IVA in quanto il medico curante nell’accertare uno stato di infortunio effettua una diagnosi e di conseguenza, proprio in applicazione dell’arte sanitaria, propone o dispone una cura ed infine, sempre nell’ambito della tutela e della salute delle persone, emette un documento che impone al paziente un periodo di cura.
Per ragioni diverse poi il medico è tenuto a redigere un certificato esclusivamente ad uso amministrativo che ha lo scopo di informare l’azienda e l’INAIL al risarcimento della retribuzione persa.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate


Con la circolare n. 4 del 2005 - ha precistato l’Agenzia delle Entrate - sono state emanate istruzioni volte a consentire la corretta applicazione dell’esenzione IVA (art. 10, n. 18 del DPR n. 633 del 1972; sentenze Corte di Giustizia Europea del 20.11.2003).
La Corte di Giustizia nelle sentenze espresse in merito ha ritenuto che l’esenzione da IVA debba essere riconosciuta alle sole prestazioni mediche rese a scopo terapeutico, escludendo le prestazioni di medicina legale e, più in generale, quelle il cui scopo principale sia diverso da quello di tutela della salute della persona.
Ha anche sottolineato che per stabilire quale sia lo scopo principale di una prestazione sanitaria occorre individuare il contesto in cui le prestazioni sono rese, per cui possono beneficiare dell’esenzione anche le prestazioni effettuate per fini profilattici, compresi quelli eseguiti nei confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia.
Conseguentemente vanno escluse dall’esenzione le perizie rese dai medici nell’ambito della loro professione e le consulenze medico legali concernenti lo stato di salute delle persone, finalizzate, in generale, al riconoscimento o meno di benefici economici.
Al contrario, sempre secondo l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza comunitaria, sono esenti da IVA i controlli medici (istituiti da datori di lavoro o da compagnie assicurative) diretti a verificare la presenza di virus, infezioni o altre malattie, nonché il rilascio di taluni certificati di idoneità fisica, in particolare quelli volti “a dimostrare nei confronti di terzi che lo stato di salute di una persona impone limiti a talune attività o esige che esse siano effettuate in condizioni particolari” considerato che lo scopo principale di tali prestazioni è la tutela della salute dell’interessato.
Altra affermazione rilevante della Corte di Giustizia è che “i controlli medici regolari, istituiti da taluni datori di lavoro e da talune compagnie di assicurazione possono realizzare le condizioni dell’esenzione purché tali controlli siano diretti principalmente a permettere la prevenzione ed il depistaggio di malattie e la verifica costante dello stato di salute dei lavoratori o degli assicurati. Il fatto che tali controlli medici avvengano su richiesta di terzi, e che possano soddisfare interessi propri dei datori di lavoro o delle compagnie di assicurazioni, non impedisce di considerare che tali controlli hanno come scopo principale la tutela della salute”.
Con la circolare n. 4 del 2005 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che fruiscono dell’esenzione, tra l’altro, i controlli medici eseguiti sui lavoratori a scopo profilattico o al fine di stabilire l’idoneità fisica, cioè se lo stato di salute consenta lo svolgimento di determinate mansioni ovvero il rientro al lavoro.
Si ritiene quindi - ha sentenziato l’Agenzia - che le prestazioni rese dai medici che effettuano le visite fiscali per conto dell’INAIL rientrano tra le prestazioni mediche esenti da IVA (art. 10, comma 1, n. 18, del D.P.R. n. 633 del 1972). In detti casi, infatti, la prestazione resa dal medico, concretizzandosi in un intervento che accerta la non idoneità al lavoro del dipendente per un determinato periodo di tempo, persegue, in via prevalente, una funzione di tutela della salute.