M.D. numero 6, 22 febbraio 2006

Il caso
Visita fiscale per il Mmg assente per malattia
di Rebecca Lamini

Visita fiscale per i Mmg. È successo ad alcuni medici residenti in Sardegna che, assenti dal lavoro per malattia, si sono visti raggiungere al proprio domicilio dalla visita del medico fiscale, incaricato dalla Asl 8 di Cagliari dei controlli. A nulla è valso rivendicare la natura libero-professionale del proprio impegno lavorativo nel Ssn: l’accertamento della malattia ha avuto luogo senza alcun tipo di remora. Il caso ha suscitato reazioni acerrime da parte dello Snami, ma è rientrato quasi subito, a seguito di un comitato aziendale fortemente richiesto dalla Fimmg provinciale, nel quale i rappresentanti della Asl hanno ammesso pubblicamente l’errore, assicurando che non si ripeterà. Ma il precedente è lanciato e tale “forzatura” si è potuta verificare grazie ad alcuni articoli e commi del nuovo ACN.

L'
Asl 8 di Cagliari si è scusata pubblicamente per avere inviato il medico fiscale al domicilio di alcuni Mmg assentatisi per malattia. Ma la frittata ormai era fatta, e gli strali lanciati dal sindacato Snami erano più che legittimi. “Non c’è fine al peggio - aveva dichiarato il Presidente Snami Piergiuseppe Conti - avevamo parlato dei rischi insiti nel nuovo accordo nazionale per la medicina generale, che Snami non ha firmato, ed ecco le conseguenze. È come se qualcuno mandasse il medico fiscale ad un avvocato o un commercialista, liberi professionisti, proprio come il Mmg”. L’iniziativa della Asl, sebbene eccessiva, ha trovato un suo “perché” in alcuni articoli della nuova convenzione.

Nuovo ACN e “ristoro” del Mmg


All’art. 7 il nuovo ACN per la medicina generale ha infatti introdotto una piccola “mutazione” giuridica nella modalità di rapporto lavorativo che si instaura tra il Mmg e la sua azienda di riferimento. Esso stabilisce infatti che Regioni
e organizzazioni sindacali, “ferma restando la natura convenzionale del rapporto per singolo professionista”, concordano che “la maggiore partecipazione alle scelte di programmazione e gestione dei Mmg operanti nel territorio comporta un equivalente e contemporaneo aumento di responsabilità nel governo clinico, con particolare riferimento alla garanzia dei livelli di prestazione e la gestione dei budget concordati a livello di territorio”.
Una piccola integrazione che, se non muta la natura di libera contrattazione dell’accordo, tuttavia carica il profilo del medico di famiglia di responsabilità del tutto nuove rispetto al passato.



Il medico di medicina generale, tuttavia, ha diritto ad essere sospeso dal proprio incarico nei casi riconosciuti a tutti gli altri lavoratori, secondo quanto stabilito dall’art. 18 della convenzione (tabella 1). Nei casi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, è chiaro che la sospensione dell’attività di medicina generale - chiarisce la convenzione nello stesso articolo - “non comporta la sospensione del rapporto convenzionale né soluzione di continuità del rapporto stesso ai fini della anzianità di servizio”.
Come ogni buon libero professionista che si rispetti, per il medico di famiglia, al contrario che per i lavoratori dipendenti, “i periodi di sospensione del rapporto convenzionale - esplicita sempre l’art. 18 - non possono essere considerati, a nessun titolo, come attività di servizio e non possono comportare alcun onere, anche previdenziale, a carico del Ssn”. La vera novità rispetto ai precedenti accordi per la medicina generale si trova proprio nel concetto di “ristoro psicofisico”, introdotto con il comma 5 (tabella 1).

Medico di famiglia e visita fiscale


La visita fiscale quindi non può riguardare il medico di medicina generale. L’esame della convenzione (con particolare attenzione all’articolo 18 comma 8 e 9 e all’articolo 37 comma 1, 12-13) rende evidente che, a rigore del testo, tale visita non possa essere disposta nell’ambito di questo tipo di accordo.
La visita fiscale può essere disposta solo dal datore di lavoro o, in alternativa, dall’istituto previdenziale, incaricato in presenza di rapporti di dipendenza a rimborsare l’azienda, ma con l’esclusivo obiettivo di accertare l’effettiva malattia del lavoratore per prevenire il pagamento indebito di una o più giornate di lavoro.
L’azienda sanitaria locale, nel caso dei medici di medicina generale, pagherebbe la prestazione di un medico fiscale per prevenire l’eventuale spesa impropria sostenuta dal sistema previdenziale generale, tenuto a rimborsare i primi 30 giorni di malattia del medico di famiglia. Passato questo periodo, in realtà, a coprire l’esborso interviene l’Enpam, ente previdenziale proprio dei medici, e la Asl dunque pagherebbe un medico per verificare un’assenza rispetto alla quale non verserebbe comunque alcun contributo, essendo persino la prestazione del medico sostituto a carico del medico di medicina generale assente.
L’azione della Asl 8 di Cagliari risulta dunque impropria sotto ogni tipo di profilo e si spera rimanga un caso isolato. Le tentazioni potrebbero non mancare, soprattutto in un momento in cui le ristrettezze economiche spingono le Regioni a procedere a braccio a tagli e limitatezze, che debbono, in ogni caso, rimanere all’interno dello spazio giuridico concordato.