M.D. numero 12, 11 aprile 2007

Fisco
IRAP illegittima per il medico di medicina generale
di Mauro Marin - Medico di medicina generale, Pordenone


La Cassazione, sezione Tributaria, ha riconosciuto il diritto di rimborso dell’IRAP al medico convenzionato che dimostri l’assenza di una “organizzazione autonoma”

L'assenza di una organizzazione autonoma che dà diritto al rimborso dell’IRAP al Mmg secondo la recente sentenza della Cassazione (sezione Tributaria, sentenza n. 3674 del 8.02.2007) è presupposto considerato dall’Agenzia delle Entrate per individuare i soggetti tenuti a versare il tributo ai sensi della circolare n. 141/E del 4.06.1998. Circolare in cui si precisa che attraverso l’utilizzo della locuzione “autonomamente organizzata” il legislatore ha inteso perseguire l’obiettivo di escludere dall’ambito di applicazione del tributo IRAP tutte quelle attività che non sono esercitate mediante un’organizzazione autonoma da parte del soggetto interessato, come le attività di collaborazione coordinata e continuativa che si configurano soltanto se per l’esercizio dell’attività non vengono impiegati propri “mezzi organizzati”.
La sentenza n. 156/2001 della Corte Costituzionale aveva prima precisato che il tributo IRAP è legittimo, ma non dovuto da chi svolge lavoro autonomo senza disporre di una “autonoma organizzazione”. Infatti l’art. 2 del D.Lgs. 446/97 prevede che il presupposto dell’imposta IRAP è l’esercizio abituale di una attività “autonomamente organizzata”.
Ma la motivazione con cui la Cassazione, sez. Tributaria, nella sentenza
n. 3674/2007 ha escluso il medico convenzionato dall’obbligo dell’IRAP non è l’unica ragione di esonero. La stessa Agenzia con la risoluzione n. 32 del 31 gennaio 2002 ha affermato che sono esenti dall’IRAP “le collaborazioni coordinate e continuative”, il lavoro dipendente e il lavoro occasionale.
Il Consiglio di Stato sezione IV con la decisione n. 5176/2004 ha affermato che il rapporto di lavoro del medico convenzionato con la Asl si inquadra come lavoro parasubordinato, giuridicamente caratterizzato proprio da una collaborazione coordinata e continuativa, come già affermato dall’art. 1 del DPR 270/2000.

Organizzazione del lavoro: implicazioni


In un contesto in cui la medicina generale vede un incremento delle forme associative e dei collaboratori di studio (ACN 2005), il criterio dell’assenza di una organizzazione autonoma risulterà più difficile da provare per i medici in associazione e con dipendenti. Invece il criterio della natura giuridica del rapporto parasubordinato in forma di collaborazione coordinata e continuativa permane come motivo sufficiente di esenzione dall’IRAP (Agenzia delle Entrate risoluzione n. 32 del 31.01.02).
Infatti, il Mmg convenzionato col Ssn, ai sensi dell’ACN 23.03.2005, svolge nell’ambito della “pubblica organizzazione aziendale dell’Ass” un servizio pubblico, in forma di collaborazione coordinata e continuativa, con compiti (art. 45) e compensi predeterminati (art. 59) dallo Stato in uno studio medico che è definito Presidio del Ssn (art. 36, comma 1).
Pertanto sarebbe utile che nel prossimo contratto collettivo venisse chiaramente espressa la natura del rapporto di lavoro che di per sé esclude il medico convenzionato dall’onere del tributo. La dizione potrebbe specificare che l’attività convenzionata è svolta dal medico “in forma di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito dell’organizzazione pubblica dell’azienda socio-sanitaria di appartenenza”, anche in conformità alla risoluzione n. 32/02 dell’Agenzia delle Entrate.

Responsi contrastanti


Ignorando la natura giuridica del rapporto di “collaborazione coordinata e continuativa”, a seguito di un interpellanza (n. 908-121/2002) proposta dal sottoscritto, l’Agenzia delle Entrate del Friuli Venezia Giulia aveva così risposto (prot. 18240/2002 Ufficio Fiscalità): “l’attività di Mmg, implicando un’organizzazione per quanto piccola essa sia, costituisce presupposto per l’applicazione dell’IRAP ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 446/97 per cui la richiesta contenuta nell’interpello (esonero dal pagamento dell’IRAP) deve essere respinta”.
In realtà l’art. 2 del D.Lgs 446/97 individua i liberi professionisti come soggetti tenuti a versare il tributo IRAP, ma senza entrare nel merito se essi lavorino autonomamente o in un’organizzazione aziendale pubblica in forma di collaborazione coordinata e continuativa. Di opposta opinione era stata la Commissione Tributaria Provinciale di Roma (sez. n. 13, sentenza n. 33/13/04 depositata il 10.03.2004) che invece aveva accolto il ricorso di un Mmg in merito all’IRAP.
Va rilevato che l’attività dei Mmg operanti nel loro studio da soli è già stata distinta sul piano amministrativo dall’attività avente propria organizzazione autonoma, tipica invece dei poliambulatori medici, dallo stesso Ministero delle Finanze con DPR n. 121 del 1 marzo 1961 (Suppl. Ordinario G.U. n. 73 del 23.03.1961) in cui si afferma: “sono ambulatori gli istituti aventi organizzazione propria e autonoma e che quindi non costituiscono lo studio privato in cui il medico esercita la professione”. Successivamente la sentenza n. 1488 del 6.07.1995 della Cassazione Penale sezione III e la Circolare del Ministero dell’Ambiente del 14.12.1999 hanno stabilito i criteri per distinguere lo “studio” medico in cui il singolo esercita da solo l’attività (art. 2229 cc) dal “poliambulatorio” medico inteso come struttura aziendale con autonoma organizzazione di personale e di beni strumentali (artt. 2082 e 2555 CC).