M.D. numero 17, 10 maggio 2006

Focus on
ECM e formazione in MG: lo stato dell’arte
di Monica Di Sisto

Il 16 marzo è stato dato l’ok al nuovo schema d’accordo tra Regioni e ministero della Salute, ma a giugno il sistema ECM arriverà a una nuova ed ennesima riscrittura a quattro mani tra Governo e Regioni, dando finalmente seguito al mandato ricevuto dall’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
Nel frattempo sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006 i “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale”.

Incassate le modifiche importanti richieste dalle Regioni, è stato licenziato a marzo dalla Conferenza Stato-Regioni un nuovo accordo con il ministero della Salute destinato a rimettere in moto la macchina della formazione continua che decide di proseguire con le esperienze in campo, di non fissarsi in via esclusiva sui documenti già redatti dalla Commissione nazionale per l’Educazione Medica Continua. Non è un caso dunque se il documento sui requisiti minimi per l’accreditamento di provider, approvato dalla Commissione nazionale omonima nel novembre 2004 - teoricamente pezzo forte per l’avvio della seconda fase del progetto ECM - non figura più in allegato al documento varato. Tutto è rinviato al nuovo Piano nazionale dell’aggiornamento del personale sanitario 2005-2007 che un gruppo paritetico immediatamente installato alla Salute dovrà produrre entro il 31 maggio, fatti salvi i prevedibili slittamenti dovuti al rinnovo dell’esecutivo in atto, rispettando l’impegnativa scaletta fissata con l’intesa di marzo. Nessun “accordo ponte” dunque traghetterà il sistema verso il nuovo corso, ribadendo così la validità di tutte le esperienze già in atto, mentre all’interno del nuovo Piano saranno definiti i requisiti minimi per l’accreditamento dei provider, integrati con i criteri per l’attribuzione dei crediti formativi per le diverse tipologie di formazione.

Temi e paletti in grande evidenza


Il nuovo progetto ECM, secondo il testo d’indirizzo presentato in Stato-Regioni, dovrà individuare:
a) i temi comuni a tutte o più professioni, di prevalente interesse dello Stato;
b) i temi specifici delle singole professioni, discipline e specialità mediche e sanitarie;
c) i temi di natura organizzativo-gestionale, di prevalente interesse delle Regioni;
d) la fissazione delle tipologie delle attività formative;
e) le modalità per l’accreditamento dei provider e le modalità della tenuta dell’albo nazionale dei provider;
f) la definizione di un organico intervento formativo nazionale;
g) i criteri per l’attribuzione dei crediti;
h) l’armonizzazione delle regole già previste nei precedenti accordi;
i) il ruolo delle società scientifiche;
l) la definizione delle problematiche relative alla contribuzione alle spese da parte degli organizzatori di eventi, in parole semplici le sponsorship.
In quella sede sarà fissata anche una disciplina ad hoc per la Formazione sul campo (Fsc), scegliendo criteri e modalità capaci di favorire l’aggiornamento professionale sul posto di lavoro, nello studio o a casa dell’operatore sanitario. Nel frattempo nulla andrà perduto: i crediti maturati da gennaio saranno ritenuti comunque validi.
Nei prossimi mesi, chi lo vorrà, potrà intanto arricchire gli orizzonti degli operatori da aggiornare focalizzando l’attenzione sui diversi obiettivi connessi al Piano nazionale della prevenzione, puntando in particolare su prevenzione cardiovascolare, screening dei tumori e appropriatezza clinico-assistenziale.

La FNOMCeO


Tutta la formazione medica quindi è stata ripensata e rivisitata, così da ripartire, da giugno, con nuovi presupposti che portano la Federazione degli Ordine dei Medici a riesaminare la propria posizione in merito.
L’assenza di un ruolo più incisivo dell'Ordine, quale garante della correttezza di tutto il sistema ECM, infatti è stato la principale motivazione che indusse il Consiglio Nazionale della FNOMCeO a chiedere a tutti i suoi rappresentanti di abbandonare la precedente Commissione.
Secondo Claudio Mastrocola, direttore generale del dipartimento della Qualità del ministero della Salute oggi esistono quelle garanzie perché la FNOMCeO torni a pieno titolo all'interno della Commissione e svolga la missione che il legislatore ha voluto darle, assegnando al presidente della Federazione dei medici e dei dentisti italiani la carica di vice presidente di tale Commissione.


Le leggi di riferimento per la formazione in medicina generale
1) Il titolo IV, capo I, del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368 ha normato la Formazione specifica in medicina generale.
2) Il comma 2 dell’art. 25 del decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, stabilisce che le Regioni e le Province autonome emanano ogni anno, entro il 28 febbraio, i bandi di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, in conformità ai principi fondamentali definiti dal ministero della Salute, per la disciplina unitaria del sistema.
3) La direttiva comunitaria 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001 ha modificato la direttiva comunitaria 93/16/CEE, relativa alla libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.
4) Il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, in attuazione della direttiva n. 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli, è stato modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 in attuazione della direttiva 2001/19/CE.
5) È stato acquisito l’avviso favorevole del Coordinamento interregionale in sanità espresso con lettera in data 5 gennaio 2006, prot. n. A00GRT/4306/125.010.002.003.
6) Per quanto riguarda i fondi necessari, la ripartizione della quota del Fondo sanitario nazionale per il finanziamento del corso di formazione specifica in medicina generale è stata predisposta dalla Direzione generale della programmazione sanitaria con nota del 23 novembre 2005, n. prot. 29353.

La Formazione in medicina generale: nuove regole, uguali per tutti

Un’analisi della formulazione dei corsi di formazione in medicina generale (MG) ha mostrato agli addetti ai lavori molti suoi limiti e peculiari difficoltà fin dai primi momenti della propria formulazione. È per questo che Governatori, Ministero e associazioni di categoria si sono più volte interrogati sulla congruità della cornice legislativa e sulla sua relativa applicabilità. Ma come si svolgeranno, in effetti, i corsi di formazione in medicina generale nei prossimi anni e quale sarà la cornice comune a tutte le Regioni? A dettare la nuova disciplina è un decreto del ministero della Salute, datato 7 marzo 2006, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo, dal titolo «Princìpi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale». I corsi, spiega il decreto, sono attivati a livello regionale, “in relazione alle proprie esigenze e alle necessità formative evidenziate nelle rilevazioni dei fabbisogni”. Nell’organizzarli le amministrazioni dovranno garantire uniformità dei bandi, date comuni per la loro presentazione e per l’espletamento dei concorsi, uguali prove di ammissione e regole omogenee per lo svolgimento dei tirocini. Il numero dei posti, invece, sarà stabilito a livello di ogni singola Regione e Provincia autonoma in accordo con la Salute tassativamente entro il 31 ottobre di ogni anno. La determinazione dei contingenti, stabilisce il testo, consegue a una previsione triennale del fabbisogno, effettuata sulla base delle effettive esigenze, correlate sia al numero degli iscritti alle graduatorie regionali per la medicina convenzionata ancora non occupati, sia alle previsioni dei pensionamenti dei medici in servizio ed alla verifica delle zone carenti e relativi posti disponibili, in base al rapporto ottimale previsto dagli accordi nazionali vigenti.

Come si partecipa alla selezione


I bandi per gli esami di ammissione ai corsi di formazione specifica sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale di ciascuna Regione o provincia autonoma e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - ne viene data comunicazione in estratto, entro il 30 marzo di ogni anno. La scadenza del termine per la presentazione delle domande di concorso decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Nella GU è pubblicato in estratto l’avviso del giorno e dell’ora delle prove di esame, almeno trenta giorni prima.
Le Regioni e le Province autonome fissano il luogo di svolgimento dell’esame e l’ora di convocazione dei candidati e ne danno avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, almeno trenta giorni prima. Il concorso, però, si dovrà svolgere nella stessa data e ora per ciascuna Regione o Provincia autonoma, stabilite d’intesa con il ministero della Salute, ed è quindi vietato fare domanda in più di una Regione. La selezione si basa su una prova scritta, identica per tutte le Regioni, costituita da quesiti a risposta multipla su argomenti di medicina clinica. Gli avvisi relativi alla data e al luogo della prova di esame sono affissi anche presso gli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
I quesiti sono formulati da commissioni di sette esperti, di cui sei designati dalla Conferenza delle Regioni, individuati a rotazione secondo il criterio della rappresentatività territoriale e uno dal ministero della Salute, nominati tra medici di medicina generale, professori universitari ordinari di medicina interna o discipline equipollenti e da direttori di struttura complessa. Le domande elaborate dalle commissioni sono 100, con cinque proposte di risposta, di cui una sola esatta. I quiz devono essere differenti per ogni edizione concorsuale e predisposti in modo tale da prevedere differenti livelli di difficoltà. Il giudizio spetta a una commissione presieduta dal presidente dell’Omceo del capoluogo di Regione e composta da un dirigente di struttura complessa di medicina interna scelto dalla Regione, da un Mmg nominato dall’Omceo e da un funzionario amministrativo regionale o provinciale. Una commissione di composizione analoga, integrata da un professore ordinario di medicina interna e da un rappresentante del ministero della Salute, presiederà anche all’esame finale che precede l’accesso alla graduatoria dei Mmg.

Chi può accedere alla selezione


La partecipazione al concorso e al relativo corso triennale è riservata ai cittadini italiani e comunitari, laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio della professione e iscritti al relativo albo professionale. Tutti i requisiti devono essere posseduti entro la data della presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Per i cittadini comunitari dell’Unione europea è considerata valida l’iscrizione al corrispondente dell'albo di ogni Paese dell’Unione europea, fermo restando l’obbligo di iscrizione all’albo in Italia prima dell’inizio del corso di formazione.
I tirocini in medicina generale, della durata di tre anni, possono essere ridotti «per un periodo totale di un anno pari a 1.600 ore». Il ministero della Salute deve trasmettere alle Regioni e alle Province autonome entro il 30 giugno di ciascun anno, e comunque in tempo utile per consentire alle Regioni e alle Province autonome la valutazione dei crediti formativi, l’elenco dei corsi attivati dalle università, valutabili ai fini della riduzione della durata della frequenza.

Un impegno importante ed esclusivo


Attività in ospedale, in ambulatorio e nei turni di guardia compongono la parte pratica del tirocinio. Generalmente i corsi sono a tempo pieno, per cui ai corsisti che non istaurano un rapporto di dipendenza o convenzionato col Ssn si richiede una disponibilità piena per l’intera durata della settimana lavorativa e per tutto l’anno. Per questo la partecipazione al corso è incompatibile con «attività libero-professionali e ogni rapporto convenzionale, precario o di consulenza con il Ssn o enti e istituzioni pubbliche o private, anche di carattere saltuario e temporaneo».
Vietato, inoltre, svolgere contemporaneamente un dottorato o la specializzazione. In ogni caso, si rischia l’espulsione dal corso. Le incompatibilità vengono meno se i corsi sono per tempo parziale, scelta che tocca alla Regione e che può avvenire se le modalità di svolgimento dei tirocini rispettano alcuni requisiti come, a esempio, che la durata complessiva della formazione non sia comunque inferiore rispetto a quella a tempo pieno. Ogni anno di formazione dà diritto a una borsa di studio di 11.103,82 euro, dai quali vanno però dedotti i costi per la copertura assicurativa, a meno che il tirocinante non decida di stipularla individualmente e non tramite la Regione. Malattia, gravidanza o servizio militare sospendono la formazione secondo le disposizioni del Dlgs 368/1999.

Corsi a tempo parziale: la scelta alle Regioni


Le Regioni e le Province autonome possono, secondo il decreto, organizzare corsi a tempo parziale purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il livello della formazione corrisponda qualitativamente a quello della formazione a tempo pieno;
b) la durata complessiva della formazione non sia abbreviata rispetto a quella a tempo pieno;
c) l’orario settimanale della formazione non sia inferiore al 50% dell’orario settimanale a tempo pieno;
d) la formazione comporti un congruo numero di periodi di formazione a tempo pieno sia per la parte dispensata in un centro ospedaliero, sia per la parte effettuata in un ambulatorio di medicina generale riconosciuto o in un centro riconosciuto nel quale i medici dispensano cure primarie;
e) i periodi di formazione a tempo pieno, sopraindicati, siano di numero e durata tali da preparare in modo adeguato all'effettivo esercizio della medicina generale.