M.D. numero 26, 20 settembre 2006

Professione
Le prescrizioni oltre la media distrettuale non sono di per sé inappropriate
di Mauro Marin - Medici di medicina generale, Pordenone

È quanto ha affermato il Tribunale del Lavoro di Pordenone con una sentenza che ha condannato l’ASL 6 del Friuli Occidentale a rimborsare un medico di famiglia, accusato ingiustamente di iperprescrizione, degli importi trattenuti per prescrizioni di farmaci ritenute improprie e superiori alla media prescrittiva dei medici dello stesso distretto sanitario

Il giudice del Lavoro del Tribunale di Pordenone con sentenza n. 99 dell’11 maggio 2006 (depositata in Cancelleria il 25.5.2006) ha condannato l’ASL n. 6 Friuli Occidentale a restituire gli importi trattenuti ad un medico di medicina generale a titolo di rimborso coattivo per prescrizioni di farmaci ritenute improprie e superiori alla media di prescrizione dei medici dello stesso distretto sanitario.
Preliminarmente il giudice ha confermato la propria competenza nei contenziosi tra ASL e Mmg i cui rapporti sono disciplinati da un contratto di diritto privato, come già ribadito dalla decisione della Quarta sezione del Consiglio di Stato n. 5176/2004 e dalle sentenze n. 16219/2001 e n. 813/1999 della Cassazione a Sezioni Unite.
Il giudice ha poi ritenuto corrette le prescrizioni sulla base dell’esame delle stesse da parte del perito d’ufficio e ha rilevato che l’ASL non ha prodotto alcuna prova concreta attestante l’inappropriatezza delle stesse e il presunto danno erariale motivante la sanzione economica inflitta dall’ASL al medico ricorrente.
Va infatti rilevato che la prescrizione inappropriata, in quanto violazione di legge (n. 425/1996), costituisce responsabilità extra-contrattuale per cui, ai sensi dell’art. 2697 CC, spetta all’ASL l’onere della prova certa di inappropriatezza delle prescrizioni, non al medico che ai sensi dell’art. 27 dell’ACN 2005 ha la facoltà e non l’obbligo di presentare controdeduzione alla contestazione d’addebito.

La sentenza


La sentenza n. 99/2006 del giudice del Lavoro di Pordenone smentisce il teorema che la prescrizione di farmaci oltre la media di prescrizione degli altri medici sia di per sé un indicatore di inappropriatezza e quindi di un danno erariale. Questo teorema è nato da un’interpretazione distorta della sentenza n. 275 del 28.6.2004 della Corte dei Conti dell’Umbria che in realtà è entrata nel merito delle singole prescrizioni e non ha affatto giudicato l’astratto scostamento dalle medie di prescrizione dei medici come unica prova certa di inappropriatezza.
La letteratura scientifica infatti ha ampiamente dimostrato che molte malattie comuni sono sottodiagnosticate e sottotrattate, con la conseguenza che il medico che prescrive di più potrebbe anche essere semplicemente più interventista o più impegnato a curare rispetto alla media dei suoi colleghi (Il Sole 24ore Sanità 2005; 9:18) .
Nella sentenza non è stata neppure sollevata la questione preliminare dell’incompetenza del direttore generale dell’ASL a emettere provvedimenti di recupero coattivo dei crediti (trattenute dirette dai compensi del medico convenzionato), sebbene la sentenza n. 5101 del 17.9.2003 del TAR della Toscana Sezione II abbia chiaramente definito l’ASL un ente autonomo privo del potere di recupero coattivo diretto dei crediti ai sensi del D.Lgs 229/1999.
La letteratura ha mostrato che il controllo sulle prescrizioni non migliora la salute degli utenti, né riduce il costo dei ricoveri ospedalieri (BMJ 2005; 330: 293-95).
Il progetto di contenimento della spesa farmaceutica dell’ASL n.6 Friuli Occidentale, presentato come “modello vincente” dalla precedente direzione aziendale, affermava che tra i suoi obiettivi strategici rientrava la formazione del medico e il sanzionamento dell’inappropriatezza attraverso il controllo delle prescrizioni.
Riguardo a questi obiettivi, appare istruttiva la lettura di “The 7 habits of highly effective people” di Stephen R. Covey, autorevole esperto di management e leadership. Secondo la sua filosofia del vinco/vinci, la formazione alla cooperazione sinergica per il raggiungimento di obiettivi aziendali implicherebbe un motivante coinvolgimento dei collaboratori (medici) nella ricerca e nella scelta di soluzioni al problema (del contenimento della spesa farmaceutica). Invece l’uso autoritario di posizioni di potere per ottenere risultati con soluzioni non condivise e con la minaccia di sanzioni non è giudicato un modello vincente di leadership in quanto rientra nel paradigma vinco/perdi che sottointende una bassa fiducia e credibilità reciproca, una mediocre comunicazione, la mancata condivisione di valori e missione con la conseguenza di una scarsa motivazione e impegno al lavoro di squadra necessario per assicurare lo sviluppo dell’organizzazione e dei suoi obiettivi.
Il raggiungimento degli obiettivi dipende dunque anche da una leadership aziendale capace di promuovere una reale interattività con chi collabora insieme. Un augurio per il futuro.