M.D. numero 27, 27 settembre 2006

Professione
Tutela dei dati personali: un modello ad hoc dal Garante

Informativa per gli assistiti
Gentili signori,
si desidera informare che i vostri dati sono utilizzati solo per svolgere attività necessarie per prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione o per altre prestazioni da voi richieste, farmaceutiche e specialistiche.
Si tratta dei dati forniti da voi stessi o che sono acquisiti altrove, ma con il vostro consenso, ad esempio in caso di ricovero o di risultati di esami clinici.
Anche in caso di uso di computer, si adottano misure di protezione per garantire la conservazione e l’uso corretto dei dati anche da parte dei collaboratori dello studio, nel rispetto del segreto professionale. Sono tenuti a queste cautele anche i professionisti (il sostituto, lo specialista) e le strutture che possono conoscerli.
I dati non sono comunicati a terzi, tranne quando sia necessario
o previsto dalla legge.
Si possono fornire informazioni sullo stato di salute a familiari e conoscenti solo su vostra indicazione.
In qualunque momento potrete conoscere i dati che vi riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, e far valere i vostri diritti al riguardo.
Per attività più delicate da svolgere nel vostro interesse, sarete informarti in modo più preciso.

Il Garante della privacy, in collaborazione con i rappresentanti di categoria dei Mmg e dei pediatri, ha redatto un modello di informativa semplificata atta a facilitare il rispetto delle norme sulla privacy da parte dei Mmg, nell’atto di informare gli assistiti sull’uso che verrà fatto dei loro dati e sui diritti loro riconosciuti dalla legge.
Il fine è anche quello di valorizzare il rapporto personale tra medico di famiglia e assistiti. Nel provvedimento del Garante infatti si specifica che gli elementi fondanti l’informativa “(…) possono essere forniti all’interessato (…) attraverso idonee modalità che ne facilitino la conoscenza da parte degli assistiti, anche sulla base del rapporto personale con il singolo paziente e tenendo conto delle circostanze concrete (…)”.
I medici, come meglio riterranno opportuno, possono informare i pazienti a voce, per iscritto o affiggendo nella sala d’attesa dello studio il modello dell’informativa semplificata, approntata dal Garante della privacy.