M.D. numero 27, 27 settembre 2006

Vox Legis
Falso e truffa e il sequestro tutelativo
di Alfonso Marra, Magistrato, Milano

Le difficoltà delle trattative, i limitati investimenti che le amministrazioni mettono a disposizione e le non soddisfacenti risorse previste dalla Finanziaria pongono delle serie criticità per l’area delle cure primarie

P
er la Corte dei Conti i medici di medicina generale imputati di falso e truffa per aver spedito ricette fittizie possono vedere il loro patrimonio sottoposto a sequestro conservativo a tutela dei danni subiti dallo Stato.

Il fatto


La Corte dei Conti della Campania con provvedimento del 15 marzo 2006 n. 131 ha autorizzato il sequestro conservativo del patrimonio immobiliare e mobiliare, fino all’ammontare di euro 700 mila, di due Mmg e tre farmacisti imputati di falso e truffa, i medici di medicina generale per avere effettuato prescrizioni fittizie e i farmacisti per avere spedito le ricette false.
Il GIP che aveva in carico il processo penale a carico dei medici e dei farmacisti ha attivato la Procura della Corte dei Conti e quest’ultima ha avanzato la richiesta di sequestro conservativo alla Corte dei Conti campana, richiesta successivamente accolta.
Ai medici di medicina generale si addebitava la violazione dei doveri professionali che consistevano:
a) nella mancata identificazione degli assistiti;
b) nel mancato accertamento del loro diritto alle prestazioni sanitarie;
c) nel rilascio delle ricette e certificazioni a soggetti inesistenti o che non avevano diritto alle stesse.
Nel rilasciare le ricette false evidentemente i medici non avevano né identificato gli assistiti né accertato il loro diritto alla prestazione sanitaria.
Ai farmacisti, messi sullo stesso piano dei medici, veniva addebitata la violazione degli obblighi giuridici collegati alla loro funzione in quanto essi partecipano “all’erogazione del servizio pubblico” e quindi sono obbligati all’osservanza delle procedure amministrative di carattere pubblico finalizzate all’espletamento del servizio, disponendo e impegnando il Ssn. E quindi, come puntualizzato dal Giudice Contabile, le farmacie e i loro titolari sono tenuti a svolgere tutta una serie di adempimenti di controllo delle ricette (nome, data di emissione, firma dei medici, inserimento nel prontuario terapeutico nazionale).

La legittimità dell’intervento


Ma perché la Corte dei Conti è intervenuta prima della sentenza di condanna in via definitiva?
Lo ha fatto del tutto legittimamente in quanto il provvedimento cautelare adottato di sequestro conservativo è finalizzato appunto a evitare che durante le more processuali il soggetto imputato possa alienare i suoi beni e quindi privare lo Stato della possibilità di ottenere il ristoro dei danni subiti alle sue finanze (danno erariale). Ma come si accerta la responsabilità per danno erariale?
Il presupposto è il danno per la Pubblica Amministrazione. Esso si concreta in una diminuzione del patrimonio dello Stato e degli enti pubblici, ma può anche prospettarsi come semplice pericolo di danno.
Oltre al danno debbono sussistere l’antigiuridicità del comportamento, il dolo e la colpa del soggetto cui esso è riconducibile. Tale giudizio è di competenza della Corte dei Conti in sede giurisdizionale.

La competenza regionale


L’azione di responsabilità che la Corte dei Conti può promuovere, che si prescrive in cinque anni dal compimento del fatto antigiuridico, ha avuto una nuova regolamentazione grazie alla riforma realizzata fra il 1993 e i primi mesi del 1994 con una serie di decreti legge e, poi, con le leggi n. 19 e 20 del 14 gennaio 1994.
La responsabilità è personale, ma si può estendere anche agli eredi nell’ipotesi di illecito arricchimento di colui che ha commesso il fatto che ha causato il danno.
L’azione di responsabilità erariale è promossa dal Procuratore Regionale della Corte dei Conti (la legge n. 19 del 1 gennaio 1994 ha previsto l’istituzione di una sezione della Corte dei Conti in ogni Regione della Repubblica).
La competenza a giudicare poi spetta alla sezione della Corte dei Conti istituita presso la Regione in cui è stato accertato il danno erariale.
Dette Sezioni sono Giudici di primo grado. Il giudizio d’appello spetta alle sezioni centrali che hanno sede a Roma.
La grande novità della riforma effettuata sta nell’avere dato al Procuratore Regionale la possibilità non solo di promuovere giudizi contabili, ma anche di richiedere alla Corte il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili del soggetto indicato come responsabile a garanzia del risarcimento del danno erariale.
Nel caso dei due medici di medicina generale è avvenuto proprio questo. Il Procuratore Regionale ha chiesto il sequestro conservativo di tutti i beni mobili e immobili e la Corte dei Conti nel pronunciare la loro condanna al risarcimento dei danni erariali ha altresì confermato anche il sequestro conservativo di tutti i loro beni mobili e immobili.
Già in altra occasione la Corte dei Conti aveva riconosciuto la responsabilità per danno erariale di un medico di medicina generale. Si tratta della sentenza della Corte dei Conti sezione 2 della Lombardia n. 209 del 30 maggio 1991. Nel caso specifico si era verificato che il medico convenzionato aveva prescritto a degli atleti quantità rilevanti di specialità medicinali non per finalità terapeutiche.