M.D. numero 32, 1 novembre 2006

Professione
Fatti e misfatti del decreto Bersani
di Marcello Pugliese - Medico di medicina generale, Donnici Inferiore (CS)

Le novità fiscali introdotte per i medici potrebbero in pratica rendere inutile le scritture contabili con i registri manuali. Certamente ci aspettano nuove incombenze burocratiche, che contribuiranno a peggiorare l’attività professionale dei medici di famiglia. Inoltre non bisogna sottovalutare le conseguenze per i Mmg della liberalizzazione di vendita dei farmaci OTC in rapporto a una probabile maggiore incidenza di effetti collaterali

I
l decreto Bersani (DL 223/06) ha introdotto repentinamente alcune novità che interessano direttamente il Mmg. Innanzitutto stabilisce che dal 1 ottobre 2006 (data che è stata posticipata al 1 gennaio 2007 con DPCM 4 ottobre 2006, provvedimento pubblicato sulla G.U. n. 233 del 6 ottobre 2006) i titolari di partita IVA sono tenuti a effettuare i versamenti fiscali, contributivi e previdenziali, esclusivamente mediante modalità telematica, anche servendosi di intermediari (art. 37, comma 49). I contribuenti non titolari di partita Iva restano esclusi dall’obbligo e potranno continuare a effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli degli uffici postali, delle banche o dei concessionari della riscossione.
I titolari di partita Iva, pertanto, devono effettuare il versamento unitario delle imposte e dei contributi per via telematica e possono farlo sia direttamente, tramite il servizio Entratel/Fisconline o ricorrendo ai servizi di remote/home banking, sia tramite gli intermediari abilitati a Entratel. Per i versamenti eseguiti a partire dal 1 gennaio 2007 la copia del modello F24 sarà sostituita da un estratto conto semestrale che rendiconterà tutti gli addebiti di F24 effettuati nel periodo. Per ogni file contenente F24 trasmesso telematicamente via Entratel o Fisconline, l’Agenzia delle Entrate fornisce 3 ricevute.
Il decreto Bersani abroga il divieto di scendere sotto le tariffe minime, di pattuire compensi parametrati al raggiungimento di risultati, di pubblicizzare titoli e specializzazioni e i prezzi e i costi complessivi delle prestazioni. L’Ordine dei Medici dovrà adeguarsi entro gennaio 2007.
Il medico deve fare affluire su un conto corrente apposito tutte le somme riscosse nell’esercizio dell’attività e tutti i prelievi per i pagamenti delle spese inerenti l’attività professionale. La riscossione professionale deve avvenire con assegni non trasferibili o bonifici o pagamenti elettronici. Dopo 12 anni ritornano gli elenchi di clienti e fornitori, che vanno presentati per via telematica entro il 29 aprile di ogni anno.
Novità anche per i termini della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Novità per i medici in sintesi
Conto corrente per attività professionali
(articolo 35, commi 12 e 12-bis)

Esercenti arti e professioni sono obbligati alla tenuta di uno o più conti correnti bancari o postali dove far affluire obbligatoriamente le somme riscosse nell’esercizio dell’attività e dai quali prelevare per le spese.
I compensi in denaro possono essere riscossi solo tramite assegni non trasferibili, bonifici o altre modalità di pagamento bancario o postale o tramite sistemi di pagamento elettronico. Esentati gli importi inferiori a 100 euro. Questo limite si applica dal 1 luglio 2008. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl Bersani e fino al 30 giugno 2007 il limite è stabilito in mille euro. Dal 1 luglio 2007 al 30 giugno 2008 il limite è di 500 euro.

Modalità telematiche per i versamenti unificati
(articolo 37, comma 49)

A decorrere dal 1 gennaio 2007 i titolari di partita Iva devono effettuare i propri versamenti fiscali e previdenziali solo con modalità telematiche. Possibile la trasmissione tramite intermediari.

Dichiarazione Iva (articolo 37, commi 8 e 9).
Elenchi clienti e fornitori

In attesa della normativa sulla fatturazione informatica entro 60 giorni da termine previsto per la comunicazione dei dati Iva i contribuenti dovranno presentare all’Agenzia delle entrate l’elenco clienti nei confronti dei quali sono state emesse fatture nel corso dell’anno cui si riferisce la comunicazione e l’elenco fornitori da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini Iva. Atteso un provvedimento dell’Agenzia delle entrate che individuerà gli elementi informativi e le modalità telematiche di presentazione dei dati richiesti.
In caso di violazione del nuovo adempimento si applicano le sanzioni previste dall’articolo 11 del Dlgs 471/1997.
Transitoriamente negli elenchi clienti relativi al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto (4 luglio 2006) si indicheranno solo i soggetti titolari di partita Iva.

Dichiarazioni fiscali (articolo 37, commi da 10 a 14)
Varie modifiche di termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali. Fra le novità i modelli delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap dovranno essere approvati entro il 31 gennaio di ogni anno.
Il riferimento al periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare viene limitato ai soggetti tenuti al pagamento dell’Ires. Si riducono i tempi di invio delle dichiarazioni dei redditi da parte di persone fisiche e società tramite banca o posta: fissato il periodo fra il 1 maggio e il 30 giugno di ogni anno. L’invio telematico ha come termine il 31 luglio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. Eliminata la facoltà di presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta unitamente alla dichiarazione unificata. Anche le persone fisiche che abbiano realizzato un volume di affari non superiore a 10mila euro sono tenute a presentare per via telematica all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni previste dal Dpr 322/1998, compresa quella unificata. Ridotto a 4 mesi il termine a disposizione di banche e poste per l’invio telematico all’Agenzia delle entrate delle dichiarazioni ricevute (...).



La liberalizzazione degli OTC


Un’altra novità del decreto che riguarda da vicino i Mmg ha invece coinvolto anche il settore delle farmacie ed è culminato nella fase finale del mese di luglio nella forte e vibrata protesta della categoria dei farmacisti. Esiste anche un articolo del decreto, nella fattispecie quello riguardante la liberalizzazione della vendita dei cosiddetti “farmaci da banco”, che ha provocato la dura reazione di Federfarma e che ha portato, dopo oltre 30 anni, a uno sciopero, con serrata, proclamato a livello nazionale e che ha visto la compatta adesione dei farmacisti alla protesta. La motivazione addotta a questo provvedimento è che la possibilità di vendita dei farmaci nei supermercati è già in atto in numerosi Paesi europei ed extraeuropei, omettendo però il dato sulla maggiore incidenza di effetti collaterali che si verificano in queste nazioni rispetto al nostro Paese.
Non è passato inosservato, inoltre, il silenzio manifestato dai medici, e in particolare dai Mmg, su tale decisione, quasi che questa problematica non li interessasse direttamente e che fosse una gatta da pelare da lasciare in mano solo ai farmacisti.
Le cose però stanno in modo diverso.

Dubbi e perplessità


È da precisare che la passata Legge Finanziaria aveva già suddiviso i farmaci di classe C in tre sottoclassi: nella sottoclasse principale si erano inseriti i farmaci non rimborsabili dal Ssn, ma da erogare con obbligo di ricetta medica, nella seconda gli altri farmaci privi delle caratteristiche indicate nella sottoclasse principale, ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico, mentre nella terza sottoclasse si erano inseriti i farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico (categoria che caratterizza più propriamente i farmaci da banco).
Riesce difficile pensare che un farmacista, seppure laureato e iscritto all’Albo, dietro il bancone di un supermercato riesca a dare informazioni soddisfacenti a decine di persone in fila che pressano per guadagnare tempo. è facile prevedere, grazie a terapie “fai da te”, quali saranno entro breve tempo alcune delle conseguenze per la salute dei cittadini-utenti, per la sicurezza sociale e per il lavoro dei Mmg, dei medici di continuità assistenziale e dei Pronto Soccorso. Quanto risparmiato potrebbe rimpinguare l’aumento dei costi per le conseguenze dell’inappropriatezza di utilizzo dei farmaci dai parte dei pazienti. Grazie al decreto legge, infatti, sarà consentito acquistare liberamente alcune confezioni di antistaminici quali, per esempio la loratadina, molecola che, come riportato nel foglietto illustrativo, deve essere assunta con attenzione da pazienti coinvolti in attività richiedenti integrità del grado di vigilanza, quale guida di autoveicoli o uso di macchinari potenzialmente pericolosi, essendo imprevedibili le reazioni individuali. Analogo discorso può essere fatto per i preparati di libera vendita a base di cloperastina e utilizzati per il trattamento della tosse.
E che dire dei preparati contenenti destrometorfano e dimemorfano, prodotti antitosse di libera vendita per i quali, in caso di intossicazione, è consigliato in scheda tecnica come antidoto addirittura l’uso di naloxone.
Lo stesso decreto prevede la libera vendita di acido acetilsalicilico in varie formulazioni, fino a 1000 mg. I Mmg conoscono o hanno avuto esperienza diretta, con dosaggi di molto inferiori, di effetti collaterali gravi, quali disturbi oto-vestibolari, ematemesi, melene, ulcere gastriche, fenomeni di broncospasmo o shock anafilattico con l’uso di salicilati. Simile alla problematica precedente è quella collegata alla possibilità di acquistare liberamente prodotti a base di ibuprofene, ketoprofene o di naprossene; le due ultime molecole sono notoriamente in grado di provocare anche danno renale o sinergizzare l’azione dei farmaci anticoagulanti e di interferire con farmaci altamente legati alle proteine, quali idantoinici, sulfamidici, o con molecole quali furosemide, betabloccanti e metotressato.
Pensiamo pertanto al cardiopatico in terapia con anticoagulanti orali, amorevolmente seguito e monitorato dal centro emostasi della sua città che, in preda a un acuto mal di denti o a cefalea, comincia a ingoiare pastiglie di naprossene, con un rischio di complicanze emorragiche a questo punto non più teorico, ma molto concreto.
Lo stesso paracetamolo, che è diventato per antonomasia l’esempio chiarificatore dei farmaci vendibili senza obbligo di ricetta medica, è causa non indifferente di reazioni cutanee gravi che possono arrivare alla sindrome di Steven-Johnson e alla necrolisi epidermica, mentre non sono infrequenti le segnalazioni su casi di alterazioni della funzionalità epatica.
Non tralasciamo neanche le formulazione di antispastici di libera vendita a base di N-butilbromuro di joscina o di cimetropio bromuro che qualche zelante e sprovveduta massaia, magari armata di enciclopedia medica, somministra al figlio con dolore addominale dovuto per esempio a volvolo intestinale o ad appendicite acuta atipica. E che dire dei preparati a base di vitamina E che, come riportato in scheda tecnica, è in grado di provocare iperdigitalizzazione se assunta contemporaneamente a digossina e interagire con contraccettivi orali, anticoagulanti orali e vitamina K.
Gli esempi potrebbero continuare, ma il risultato è sempre lo stesso: nel tentativo di liberalizzare si è arrivati ad una vera e propria deregulation che appare foriera di disgrazie per tutti.
Assisteremo pertanto a un incremento esponenziale di effetti collaterali da farmaci e del contenzioso tra medici e pazientino, poiché sarà sempre più difficile attribuire un evento avverso al cattivo uso di un farmaco acquistato senza che ne resti traccia visibile piuttosto che a terapie prescritte e consigliate coscientemente dal medico e dopo che sono state fornite avvertenze sulle relative interazioni sia dallo stesso medico oppure dal farmacista. Visto l’orientamento della giurisprudenza attuale non c’è da stare allegri. E non c’è da stare allegri nemmeno sul nostro futuro: speriamo che a qualche brillante politico rampante non venga in mente di liberalizzare anche la professione del Mmg, altrimenti assisteremo impotenti in questo caso alla nuova figura professionale del Mmg di condominio.