M.D. numero 38, 13 dicembre 2006

Filo diretto
Associazionismo medico e richiesta di indennità
di Mauro Marin, Medico di medicina generale, esperto di problemi normativi

"Abbiamo aperto uno studio unico di medicina di gruppo in 5 medici ma la nostra domanda per l’indennità di associazione è sospesa perché la Regione Friuli ha superato il tetto di spesa specifico con l’inclusione di associazioni composte da solo 2 medici previste dall’accordo regionale (Air) e non dall’ACN che considera come requisito per l’indennità l’associazione composta da almeno 3 medici. L’Air prevale sull’ACN?"

Antonio Covre
Sacile (PN)


Incentivare le associazioni di Mmg è un’interesse pubblico motivato dall’ampliamento della fascia oraria di ambulatorio a favore degli assistiti del Ssn e dalle diverse possibilità di fornire in gruppi associati un’organizzazione di studio di qualità migliore. Pertanto diverse Regioni hanno individuato come obiettivo prioritario l’incentivazione delle associazioni mediche negli Air. Ma l’indennità di associazione non è erogata a chi presenta domanda quando il tetto di spesa previsto è stato superato. Va dunque assegnata nei limiti delle risorse disponibili, ma comunque secondo criteri di interesse pubblico, in conformità ai principi costituzionali di buona amministrazione (art. 97).
Porre il tetto percentuale regionale a queste indennità indirettamente però viola il diritto di tutti gli assistiti del Ssn ad avere uguali servizi, riconoscendo il principio che solo una parte di utenti possa beneficiare delle maggiori fasce orarie ambulatoriali dell’associazionismo.
In un contesto in cui risultano insufficienti le risorse economiche disponibili per compensare tutti i medici in associazione, appare dunque necessario che siano fissati dei criteri obiettivi per l’ammissione delle domande di associazionismo.
Ma quali sono i criteri di interesse pubblico per assegnare a priori l’indennità di associazionismo?
1. È chiaro che l’indennità è erogata innanzitutto per un servizio pubblico agli assistiti del Ssn e solo secondariamente per un’utilità a favore del medico convenzionato. Dunque fornire questo servizio al maggior numero di assistiti del Ssn è un dovere da perseguire per la PA che comporta il riconoscere come criterio di priorità l’assegnazione dell’indennità ai medici con maggior numero di assistiti in carico.
2. L’ACN riconosce soltanto ai medici convenzionati che non svolgono altre seconde attività di lavoro strutturate l’indennità per costituire forme associative (ACN 2005: art 54, comma 5). L’art. 58, commi 5 e 6, infatti esclude dalle associazioni i medici con seconda attività professionale per oltre 5 ore settimanali (ex-art 40, comma 5, del DPR 270/2000). L’art. 30 della Costituzione afferma in conformità che la retribuzione deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro per questo si premiano i medici che svolgono l’attività pubblica a tempo pieno.
L’esercizio dell’attività libero professionale è dichiarato dal medico con autocertificazione. In caso di falsa autocertificazione, il Mmg, in qualità di pubblico ufficiale, si rende responsabile dei reati di falso in certificazione amministrativa (art. 480 CP) e truffa ai danni dello Stato (640 CP) in quanto, al fine di percepire un compenso indebito da parte di un ente pubblico, fa apparire intenzionalmente di possedere un requisito che in realtà non ha.
La distinzione tra attività libero professionale strutturata inferiore o superiore alle 5 ore settimanali (art. 58 dell’ACN 2005) si fonda su un’autocertificazione la cui veridicità è controllabile dall’ASL e dalla GdF sulla base del reddito dichiarato o presuntivo e dell’impegno orario verificabile per l’attività libero professionale.
3. Verifica di tutti i requisiti richiesti dall’ACN per avere titolo all’indennità. La sezione Lavoro del Tribunale di Bologna con sentenza n. 549/2003 depositata il 3 maggio 2004 ha stabilito il principio che l’ACN non può essere modificato da accordi aziendali o regionali, ma solo integrato o meglio precisato. Stesso principio ha stabilito anche il Consiglio di Stato con sentenza n. 1603/2006 riferita ai medici convenzionati pediatri.
L’Air del Friuli Venezia Giulia (DRG n. 269 del 20.02.06) ha previsto la possibilità di associazioni mediche composte solo da due medici, mentre l’ACN ne prevede almeno tre come requisito essenziale per l’indennità di associazione.
Quanto stabilito dall’accordo regionale ha una sua ragione logica nei piccoli ambiti territoriali comunali dove, per esempio, operano solo due medici impossibilitati quindi a trovare un terzo collega per associarsi.
Ma applicata nei Comuni dove invece operano più medici, può rappresentare un ingiustificato espediente per eludere i requisiti imposti dall’ACN per ottenere un’indennità economica non dovuta. Si danneggiano così altri medici che con tutti i requisiti richiesti dall’ACN chiedono l’indennità, ma con domanda presentata quando il tetto percentuale regionale di assegnazione è stato superato proprio grazie all’inclusione nelle domande di associazioni a due medici.
È dubbia anche la legittimità delle domande presentate in data antecedente all’approvazione dello stesso Air che ne determina il finanziamento.
In tal caso, i medici ingiustamente esclusi possono fare ricorso all’assessore Regionale competente e al Procuratore della Corte dei Conti oppure al Giudice del Lavoro del Tribunale locale, poiché le associazioni a due medici non hanno i requisiti richiesti dall’ACN.