M.D. numero 1, 24 gennaio 2007

Legislazione
Doping tra norme e deontologia
di Mauro Marin - Medico di medicina generale, Pordenone

Il medico di famiglia può svolgere una funzione educativa sui giovani atleti e sui loro genitori al fine di prevenire eventuali induzioni al doping di minori da parte di soggetti interessati più alle prestazioni che alla salute degli atleti

L' impiego diffuso del doping nelle attività sportive (Epidemiol Prev 2004; 28: 178-183) e il rischio attuale che vengano coinvolti nel doping anche i più vulnerabili atleti minori d’età (Lancet 2005; 366: 874-6) rappresenta un’emergenza sociale che richiede il massimo impegno anche da parte dei medici nel contrastare questo fenomeno dannoso.
Per doping nello sport si intende la somministrazione agli atleti o l’uso da parte di questi ultimi di classi farmacologiche di sostanze dopanti o di metodi di doping vietati, allo scopo illecito e dannoso di aumentare le prestazioni psicofisiche. Questa definizione è contenuta nell’art. 2 della legge n. 522 del 29.11.1995 che costituisce il provvedimento esecutivo di ratifica della Convenzione Europea contro il doping, firmata a Strasburgo il 16.11.1989.

Tabella 1 - Principali classi di agenti e metodi dopanti
• Ormoni e sostanze correlate (eritropoietina, glicocorticosteroidi, insulina, ACTH, hCG, LH, hGH, IGF-1, tetraidrogestrinone, testosterone, ecc.).
• Farmaci anabolizzanti.
• Farmaci con attività anti estrogenica.
• Diuretici, probenecid e altri agenti mascheranti il doping.
• Narcotici.
• Psicostimolanti (amfetamine, ecc.).
• Cannabinoidi.
• Alcolici.
• Farmaci beta2-agonisti.
• Farmaci beta-bloccanti.
• Metodi proibiti (emotrasfusioni, plasma expanders, trasportatori artificiali di ossigeno, ecc.).
• Doping genetico (Adv Genet. 2006; 51: 1-110).

Gli agenti dopanti figurano in una lista di vigilanza (tabella 1), aggiornata periodicamente e pubblicata nella G.U. n. 127 del 3 giugno 2005, supplemento ordinario n. 104, in forma di decreto mnisteriale 13 aprile 2005.
In G.U. è stato pubblicato anche il decreto ministeriale 19 maggio 2005, attuativo della legge n. 376 del 14 dicembre 2000 (G.U. n. 294 del 18.12.2000) sul doping che è considerato reato penale di competenza del giudice ordinario e non più solamente violazione al regolamento del CONI di competenza della giustizia sportiva.
La disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping, contenuta nella legge n. 376/2000 istituisce i reati in materia di doping che comportano pene minime da 3 mesi a 3 anni e sanzioni pecuniarie, oltre all’interdizione temporanea dall’esercizio della professione se il reato è commesso da un medico.
Secondo il regolamento del CONI è considerato doping:
• la presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o markers in un campione biologico dell’atleta;
• l’uso o il tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito;
• il rifiuto o l’omissione ingiustificata di sottoporsi a controlli antidoping;
• la manomissione o il tentativo di manomissione dei risultati in una fase qualsiasi dei controlli antidoping;
• il possesso di sostanze vietate per uso non terapeutico e la pratica di metodi proibiti;
• il traffico o spaccio di sostanze vietate o di metodi proibiti.
L’uso terapeutico di farmaci con attività dopante deve essere documentato da certificazione medica attestante l’idoneità della cura rispetto alla accertata diagnosi e tale certificato va esibito prima della competizione.
Il doping costituisce un grave rischio per la salute e la vita in quanto può avere conseguenze fatali (Emerg Med Serv 2005; 34: 86-90).
Il codice di comportamento antidoping nelle attività sportive (risoluzione n. 92/C44/01 del Consiglio Europeo) ha affermato che è un dovere degli operatori sanitari essere informati appieno circa gli effetti degli agenti e metodi dopanti e di consigliare correttamente gli sportivi che a loro si rivolgono (Br J Sports Med 2006; 40/suppl.1: 58-9).
Il Codice di Deontologia Medica 2006 all’art. 73 afferma che il medico non deve consigliare, prescrivere o somministrare trattamenti farmacologici o di altra natura finalizzati ad alterare le prestazioni psicofisiche correlate ad attività sportiva a qualunque titolo praticata, in particolare qualora tali interventi agiscano direttamente o indirettamente modificando il naturale equilibrio psicofisico del soggetto.
Il doping è contrario ai principi di lealtà e correttezza nelle competizioni sportive, ai valori culturali dello sport e alla sua funzione di valorizzazione delle naturali potenzialità fisiche e delle qualità morali degli atleti.
Agli atleti si consiglia di assumere solo farmaci prescritti da un medico per uso terapeutico e di accertarsi che i prodotti da automedicazione eventualmente assunti non contengano sostanze vietate a effetto dopante.
È responsabilità personale dell’atleta assicurarsi di non assumere alcuna sostanza ad effetto dopante.
Sulle confezioni di farmaci a effetto dopante è stampato un logo che informa e vieta l’uso non terapeutico a scopo di doping, per cui non è ammessa l’ignoranza come scusante.