M.D. numero 2, 31 gennaio 2007

Filo diretto
A proposito della responsabilità del ricovero

"Capita con una certa frequenza che assistiti ricoverati in reparti per acuti vengano dimessi e repentinamente inviati (non trasferiti) in altri nosocomi convenzionati per periodi di riabilitazione. Una volta effettuato il ricovero accade che dopo qualche giorno arrivi al medico curante la richiesta di impegnativa possibilmente retrodatata. Come deve comportarsi il medico di medicina generale di fronte a questa richiesta? Deve accontentare l’assistito, compiendo un atto che comunque prefigura un ipotesi di reato, cioè di falso in atto pubblico, oppure rifiutarsi? Così facendo metterebbe in difficoltà il proprio paziente il quale ovviamente porrebbe le proprie rimostranze contro il Mmg e non verso la struttura che l’ha ricoverato senza regolare richiesta redatta dal medico di famiglia.
Si tratta di un’angosciosa situazione in cui i medici di famiglia si imbattono sempre più di frequente nella loro attività professionale quotidiana."

Luca Serra
Verbania


La retrodatazione di una proposta di ricovero può configurare l’ipotesi di reato di falso ideologico in certificazione amministrativa, se redatta su ricettario regionale dal medico di medicina generale che è incaricato di pubblico servizio.
Va rilevato che, in caso di dimissione ospedaliera e successivo ricovero in struttura riabilitativa senza la procedura del trasferimento, la proposta di ricovero può essere redatta direttamente dal medico inviante, salvo diverso regolamento vigente, per cui il medico di medicina generale non causa alcun disservizio all’assistito già ricoverato rifiutando di assumersi la responsabilità di un ricovero che in realtà non ha richiesto.
L’art. 49 dell’Accordo collettivo nazionale (ACN) 23 marzo 2005 afferma al comma 1 che le Aziende sanitarie locali hanno l’obbligo di porre in essere tutte le azioni atte a garantire al medico di fiducia la continuità della presa in carico della persona in tutti i momenti dei percorsi assistenziali nei servizi aziendali, territoriali e ospedalieri.
I direttori generali sono responsabili dell’emanazione di regolamenti necessari ad assicurare l’integrazione tra organizzazioni sanitarie ospedaliere e territoriali ai sensi del comma 2 dell’art. 49 tra cui il dovuto accesso del medico di famiglia ai presidi ospedalieri della stessa azienda in fase di accettazione, degenza e dimissione. Ai direttori generali possono essere segnalati eventuali disservizi.
Al comma 7, l’art. 49, al fine di garantire un rapporto di collaborazione trasparente tra i medici del presidio ospedialiero e i medici di medicina generale, prevede da parte del direttore generale e dell’Asl la possibilità di istituire una commissione mista di medici ospedalieri e del territorio tra cui medici di medicina generale presenti nei vari Uffici di Coordinamento delle attività distrettuali, per esaminare e proporre soluzioni a eventuali disservizi nei rapporti tra ospedale e territorio.
In tema di responsabilità del ricovero ospedaliero, va precisato che la richiesta di ricovero redatta dal medico di medicina generale è soltanto una “proposta”, come chiarisce l’art. 51 dell’ACN 23 marzo 2005 (comma 1): “Il medico di famiglia, ove lo ritenga necessario, formula richiesta di visita, indagine specialistica o proposta di ricovero o di cure termali”. Inoltre al comma 9 specifica: “La proposta di ricovero ordinaria deve essere accompagnata da una apposita scheda compilata dal medico curante che riporti i dati relativi al paziente estratti dalla scheda sanitaria individuale”.
L’indicazione però necessita per la sua esecuzione dell’autorizzazione espressa del medico della struttura accettante che avviene appunto mediante l’accettazione del ricovero ospedaliero. Il medico ospedaliero è infatti tenuto a erogare la prestazione richiesta quando a proprio insindacabile giudizio, derivante da personale e autonoma valutazione, ne riconosce l’appropriatezza sotto la sua esclusiva responsabilità.

La giurisprudenza


La giurisprudenza ha stabilito che il medico ospedaliero ha l’autorità di rifiutare una richiesta redatta dal medico curante di prestazione che giudica inappropriata (Consiglio di Stato, sentenza n. 562 del 17 maggio 1996), per cui non sussiste automatismo tra richiesta ed esecuzione della prestazione.
Nelle cartelle cliniche viene infatti citato in prima pagina il nominativo del medico “proponente” il ricovero e del medico “accettante” il ricovero, a dimostrazione ulteriore che la responsabilità autonoma dell’autorizzazione spetta al medico ospedaliero che riconosce la necessità del ricovero.
Quindi è inappropriato attribuire o cercare di attribuire al medico di famiglia la responsabilità di ricoveri ordinati da terzi.
La cartella clinica è un atto pubblico e in quanto tale fa fede della verità dei suoi contenuti: far figurare intenzionalmente su di essa come medico inviante il medico curante invece del medico vero ordinatore del ricovero potrebbe delineare l’ipotesi di falso ideologico. Inoltre, in merito all’appropriatezza e alla responsabilità contabile dei ricoveri, ciò non permette agli amministratori di identificare i reali ordinatori di spesa.