M.D. 
                  numero 4, 14 febbraio 2007
                   
                Dibattito
                  Associazionismo e indennità: una precisazione 
                  ineludibile
                  
                   
                  Su 
                  M.D. (2006; 38:14) a un quesito posto dal collega Antonio Covre 
                  di Sacile, il consulente di M.D., Dott. Mauro Marin esperto 
                  di problemi normativi, entrando nel merito dellAir 
                  (Accordo Integrativo Regionale) del Friuli Venezia Giulia a 
                  proposito dellassociazionismo medico, dopo una lunga dissertazione 
                  sulla legittimità della Regione nel concertare forme 
                  di associazionismo a partire da due medici, asserisce che, in 
                  caso di risorse limitate, il diritto di priorità dovrebbe 
                  essere riconosciuto alle associazioni con numero di medici superiori 
                  a due e che la data dinizio delloperatività 
                  del gruppo è irrilevante ai fini della determinazione 
                  del diritto. 
                  Salvaguardato il diritto di chiunque ad esprimere le proprie 
                  opinioni, ritenendo M.D. un importante e obiettivo organo di 
                  informazione e considerando che le argomentazioni del Dott. 
                  Marin in quanto iscritto Snami rischiano di essere interpretate 
                  come volutamente pretestuose e provocatorie in considerazione 
                  del fatto che lo Snami non è sindacato firmatario dellAir, 
                  nel convincimento che pareri e commenti non possono prescindere 
                  dalla conoscenza dellarticolato e che la diffusione di 
                  errate interpretazioni rischiano di penalizzare i colleghi che 
                  da questo accordo potrebbero trarre beneficio non solo economico, 
                  ma anche organizzativo, mi permetto di evidenziare come lart. 
                  54 dellACN 2005, che traccia le indicazioni relative alla 
                  composizione delle forme associative, sia articolo cedevole, 
                  ovvero rientrante tra quegli articoli dellAccordo Collettivo 
                  Nazionale che possono essere modificati dallAccordo Integrativo 
                  Regionale. Ciò al fine di dare risposte specifiche ai 
                  bisogni locali. 
                  Lart. 14 dellACN individua in merito i contenuti 
                  demandati alla contrattazione regionale. Ne deriva pertanto 
                  la piena liceità da parte della negoziazione regionale 
                  di entrare anche nel merito della composizione delle forme associative.
                  La Regione FVG, grazie a questa norma, ha concertato con i sindacati 
                  maggiormente rappresentativi a livello regionale, firmatari 
                  dellACN, quindi con lesclusione dello Snami, un 
                  innalzamento della percentuale di cittadini che possano usufruire 
                  di un servizio di medicina generale organizzato in gruppo, portando 
                  la percentuale dal 12% al 45%, in progressione, nellarco 
                  temporale di tre anni: dal 01.01.2005 al 31.12.2007.
                  Considerata la presenza di criticità oggettive di tipo 
                  logistico-strutturali e funzionali, che hanno caratterizzato 
                  il fallimento di questa forma di servizio nella precedente convenzione 
                  nazionale, sono stati definiti e concertati criteri oggettivi 
                  inerenti lorganizzazione e il servizio che devono fornire 
                  i medici associati in gruppo, con lobiettivo di darne 
                  la massima potenzialità di realizzazione. 
                  Il gruppo può essere costituito, in casi motivati, a 
                  partire da due medici. Questa modalità associativa è 
                  subordinata alla autorizzazione del Comitato Regionale. 
                  Nello studio del gruppo devono essere garantite al cittadino 
                  almeno 6 ore giornaliere per 5 giorni la settimana. I componenti 
                  del gruppo, qualora svolgano lattività di medico 
                  di medicina generale anche in altri ambulatori, devono garantire 
                  una presenza nella sede del gruppo pari almeno al 51% dellorario 
                  dichiarato .
                  Come primo step il tetto relativo al riconoscimento economico 
                  della medicina di gruppo è stato portato dal 12% al 15%. 
                  
                  Le percentuali di riferimento sono da ascriversi ai cittadini 
                  e non ai medici. 
                  Si è costituito un gruppo tecnico regionale, che a partire 
                  dal 31 marzo 2006 in poi, trimestralmente valuta lo status delle 
                  richieste e propone al Comitato regionale ex art. 24 la variazione 
                  del tetto percentuale. 
                  Sono state legittimate tutte le associazioni di gruppo in regola 
                  con i parametri definiti nellaccordo, nel rispetto della 
                  percentuale concertata del 15%, di fatto operative alla data 
                  del 31 marzo. 
                  Per laccettazione delle richieste delle associazioni è 
                  stato adottato il criterio cronologico di comunicazione di effettiva 
                  operatività dellassociazione. 
                  Da parte dellassessorato alla Sanità regionale 
                  sono state date adeguate garanzie per il riconoscimento progressivo 
                  delle domande fino al raggiungimento della percentuale concordata. 
                  
                  
                  Rosario Magazzù
                  Segretario regionale Fimmg 
                  Friuli Venezia Giulia
                  
                  
                  
ma questione controversa e da discutere perché 
                  oggetto di ricorso
                  
                  I 
                  giudici (TAR FVG, n. 50/2007) hanno già smentito la sostenuta 
                  cedevolezza degli articoli dellACN rispetto 
                  allAir. Lapparente regolarità formale non 
                  esclude lillegittimità per eccesso di potere e 
                  non garantisce risultati etici. La questione su cui il collega 
                  esprime la sua opinione è oggetto di ricorso e quindi 
                  di giudizio al di sopra delle parti. Rimane la disparità 
                  di trattamento: nel 2006 a una medicina di gruppo di 5 massimalisti 
                  dediti a tempo pieno allattività assistenziale 
                  pubblica è stata negata lindennità, concessa 
                  invece ad associazioni di minimalisti in aree non disagiate 
                  e in conflitto di interessi in quanto coautori e beneficiari 
                  allo stesso tempo della norma eludente i requisiti dellACN. 
                  È così che si impegnano risorse per fornire il 
                  servizio organizzativo dellassociazione al maggiore numero 
                  possibile di assistiti del Ssn, come è interesse pubblico? 
                  
                  
                  Mauro Marin
                  Medico di medicina generale,
                  Pordenone