M.D. numero 4, 14 febbraio 2007

Dibattito
Associazionismo e indennità: una precisazione ineludibile…

Su M.D. (2006; 38:14) a un quesito posto dal collega Antonio Covre di Sacile, il consulente di M.D., Dott. Mauro Marin “esperto di problemi normativi”, entrando nel merito dell’Air (Accordo Integrativo Regionale) del Friuli Venezia Giulia a proposito dell’associazionismo medico, dopo una lunga dissertazione sulla legittimità della Regione nel concertare forme di associazionismo a partire da due medici, asserisce che, in caso di risorse limitate, il diritto di priorità dovrebbe essere riconosciuto alle associazioni con numero di medici superiori a due e che la data d’inizio dell’operatività del gruppo è irrilevante ai fini della determinazione del diritto.
Salvaguardato il diritto di chiunque ad esprimere le proprie opinioni, ritenendo M.D. un importante e obiettivo organo di informazione e considerando che le argomentazioni del Dott. Marin in quanto iscritto Snami rischiano di essere interpretate come volutamente pretestuose e provocatorie in considerazione del fatto che lo Snami non è sindacato firmatario dell’Air, nel convincimento che pareri e commenti non possono prescindere dalla conoscenza dell’articolato e che la diffusione di errate interpretazioni rischiano di penalizzare i colleghi che da questo accordo potrebbero trarre beneficio non solo economico, ma anche organizzativo, mi permetto di evidenziare come l’art. 54 dell’ACN 2005, che traccia le indicazioni relative alla composizione delle forme associative, sia “articolo cedevole”, ovvero rientrante tra quegli articoli dell’Accordo Collettivo Nazionale che possono essere modificati dall’Accordo Integrativo Regionale. Ciò al fine di dare risposte specifiche ai bisogni locali.
L’art. 14 dell’ACN individua in merito i contenuti demandati alla contrattazione regionale. Ne deriva pertanto la piena liceità da parte della negoziazione regionale di entrare anche nel merito della composizione delle forme associative.
La Regione FVG, grazie a questa norma, ha concertato con i sindacati maggiormente rappresentativi a livello regionale, firmatari dell’ACN, quindi con l’esclusione dello Snami, un innalzamento della percentuale di cittadini che possano usufruire di un servizio di medicina generale organizzato in gruppo, portando la percentuale dal 12% al 45%, in progressione, nell’arco temporale di tre anni: dal 01.01.2005 al 31.12.2007.
Considerata la presenza di criticità oggettive di tipo logistico-strutturali e funzionali, che hanno caratterizzato il fallimento di questa forma di servizio nella precedente convenzione nazionale, sono stati definiti e concertati criteri oggettivi inerenti l’organizzazione e il servizio che devono fornire i medici associati in gruppo, con l’obiettivo di darne la massima potenzialità di realizzazione.
Il gruppo può essere costituito, in casi motivati, a partire da due medici. Questa modalità associativa è subordinata alla autorizzazione del Comitato Regionale.
Nello studio del gruppo devono essere garantite al cittadino almeno 6 ore giornaliere per 5 giorni la settimana. I componenti del gruppo, qualora svolgano l’attività di medico di medicina generale anche in altri ambulatori, devono garantire una presenza nella sede del gruppo pari almeno al 51% dell’orario dichiarato .
Come primo step il tetto relativo al riconoscimento economico della medicina di gruppo è stato portato dal 12% al 15%.
Le percentuali di riferimento sono da ascriversi ai cittadini e non ai medici.
Si è costituito un gruppo tecnico regionale, che a partire dal 31 marzo 2006 in poi, trimestralmente valuta lo status delle richieste e propone al Comitato regionale ex art. 24 la variazione del tetto percentuale.
Sono state legittimate tutte le associazioni di gruppo in regola con i parametri definiti nell’accordo, nel rispetto della percentuale concertata del 15%, di fatto operative alla data del 31 marzo.
Per l’accettazione delle richieste delle associazioni è stato adottato il criterio cronologico di comunicazione di effettiva operatività dell’associazione.
Da parte dell’assessorato alla Sanità regionale sono state date adeguate garanzie per il riconoscimento progressivo delle domande fino al raggiungimento della percentuale concordata.

Rosario Magazzù
Segretario regionale Fimmg
Friuli Venezia Giulia



…ma questione controversa e da discutere perché oggetto di ricorso


I giudici (TAR FVG, n. 50/2007) hanno già smentito la sostenuta “cedevolezza” degli articoli dell’ACN rispetto all’Air. L’apparente regolarità formale non esclude l’illegittimità per eccesso di potere e non garantisce risultati etici. La questione su cui il collega esprime la sua opinione è oggetto di ricorso e quindi di giudizio al di sopra delle parti. Rimane la disparità di trattamento: nel 2006 a una medicina di gruppo di 5 massimalisti dediti a tempo pieno all’attività assistenziale pubblica è stata negata l’indennità, concessa invece ad associazioni di minimalisti in aree non disagiate e in conflitto di interessi in quanto coautori e beneficiari allo stesso tempo della norma eludente i requisiti dell’ACN. È così che si impegnano risorse per fornire il servizio organizzativo dell’associazione al maggiore numero possibile di assistiti del Ssn, come è interesse pubblico?

Mauro Marin
Medico di medicina generale,
Pordenone