M.D. numero 9, 21 marzo 2007

Professione
L'automobile del medico: particolari dimenticati
di Mauro Marin - Medico di medicina generale, Pordenone


È un ausilio necessario per esperire ai compiti contrattuali di servizio pubblico, ma non se ne tiene minimamente conto nell’ACN. Non viene considerata neanche dal fisco, dai Comuni e dall’industrie dell’automobile. La convenzione, inoltre, non contempla neanche che per svolgere l’attività di Mmg si debba avere il requisito del possesso della patente di guida


Sul mensile Quattroruote (gennaio 2007) è apparso un articolo in cui si afferma che le industrie automobilistiche praticano sconti sull’acquisto dell’automobile nuova a diverse categorie di soggetti, tra cui professionisti la cui immagine possa essere una forma di pubblicità per i loro modelli come, per esempio, i giornalisti.
Stante così le cose, mi chiedo se l’immagine del medico di famiglia in visita domiciliare, promossa dai sondaggi sul gradimento da parte degli utenti, non abbia il carisma per aspirare a questi benefici o finora è solo mancata l’iniziativa.
Il medico di medicina generale nello svolgimento dei suoi compiti contrattuali deve utilizzare l’automobile per una serie di obblighi professionali: le visite domiciliari, le urgenze recepite, gli accessi in ospedale, nelle residenze per anziani, nel distretto sanitario e per frequentare i corsi di aggiornamento obbligatori.
È dunque proponibile che i medici di famiglia chiedano ai Sindaci il riconoscimento del loro servizio pubblico con domanda apposita come illustrato nel fac-simile.

Dicotomie


La Cassazione Civile sez. II con sentenza n. 27006 del 18.12.2006 ha riconosciuto che se il medico fornisce prova dello stato di necessità (pericolo “imminente” di danno alla persona) è annullabile la sanzione per divieto di sosta (art. 158 Codice della Strada) in corso di visita domiciliare urgente.
L’automobile è un bene strumentale costoso e indispensabile alla professione del medico di famiglia. Ma l’accordo collettivo nazionale del 23 marzo 2005 non prevede alcuna indennità specifica per rimborsare il costo dell’automobile al medico convenzionato.
La convenzione non contempla neanche che per svolgere l’attività di medico di medicina generale si debba avere il requisito del possesso della patente di guida e dell’automobile.
La conseguenza è che si potrebbe anche richiedere alle Regioni di fornire al medico un mezzo di trasporto non dovuto per contratto da parte del medico, qualora si rifiutassero di riconoscere un’indennità per un costo documentato e indispensabile al servizio pubblico garantito.
È auspicabile che i sindacati non dimentichino questa legittima richiesta in fase di rinnovo contrattuale, dato che è contrario alle norme sul diritto del lavoro che sia il medico a doversi accollare gli oneri materiali propri di un servizio pubblico.

La Finanziaria


Ma se il contratto collettivo ha “dimenticato” di prevedere il riconoscimento economico per i costi di acquisto e gestione dell’automobile per uso professionale, la nuova legge finanziaria 2007 non ha certo compensato i medici per questa carenza, prevedendo rincari nei costi di gestione e riduzioni nell’ammortamento dell’automobile dei professionisti.
La legge 24 novembre 2006 n. 286, di conversione del D.L. n. 262/2006, ha infatti stabilito:
n aumenti delle tasse automobilistiche per Kw (art. 2 commi 60-64);
n riduzione dal 50% al 25% della percentuale di deduzione consentita per i veicoli utilizzati per l’esercizio professionale, con invariato il limite massimo di deducibilità di 18.075,99 euro per le autovetture (art. 2 commi 70-71).
Il limite massimo di deducibilità del costo dell’autovettura è identico anche in caso di utilizzo dell’automobile a seguito della stipulazione di un contratto di locazione finanziaria (leasing), come precisato dalla circolare 10 febbraio 1998 n. 48/E del Ministero delle Finanze.
Per il medico libero professionista l’IVA relativa all’acquisto dell’automobile non è detraibile ai sensi dell’art. 19-bis-1 del DPR n. 633/1972.
Dato l’uso promiscuo, professionale e privato, le spese di assicurazioni, tassa di proprietà e carburante sono deducibili nella misura del 50% ai sensi dell’art. 121-bis del TUIR e dell’art. 17 della legge 27.12.1997
n. 449.

Questioni di immatricolazione


Tutti questi oneri fiscali gravano dunque sul reddito del medico, senza una corrispettiva compensazione motivata dall’uso del mezzo per un servizio pubblico. Inoltre, la finanziaria 2007 ha previsto disposizioni per contrastare le frodi in materia di IVA nell’ambito degli acquisti di automobili in altri Paesi dell’Unione Europea (art. 1, comma 9-12). L’immatricolazione o la voltura di autoveicoli acquistati in altri Paesi europei è subordinata alla presentazione di copia del modello F24 che indichi il numero di telaio e l’ammontare dell’IVA assolta in occasione della prima cessione interna al Paese europeo di prima immatricolazione del veicolo. Per l’immatricolazione in Italia dei veicoli oggetto di importazione è richiesta la presentazione della certificazione doganale attestante il pieno assolvimento dell’IVA.