M.D. numero 14, 25 aprile 2007

Professione
Prescrizioni tra prassi, deontologia e normative
di Mauro Marin - Medico di medicina generale, Pordenone


È sempre più urgente identificare i veri ordinatori di spesa per farmaci e diagnostica al fine di arginare il fenomeno delle prescrizioni indotte ed evitare inutili disagi per i pazienti e i Mmg


La Regione Friuli Venezia Giulia con DRG n. 288 del 16 febbraio 2007 ha imposto ai medici ospedalieri e universitari dipendenti la prescrizione diretta di accertamenti diagnostici a carico del Ssn, richiesti durante il consulto specialistico o in dimissione ospedaliera. In precedenza la Regione Emilia Romagna con la delibera n. 2142/2000 e prima ancora la Regione Lombardia con la delibera n. 12317/1991 avevano già disposto la prescrizione diretta di esami da parte dello specialista dipendente del Ssn.

Diritti e responsabilità contabile


Questi provvedimenti sono motivati dall’interesse pubblico di rimuovere il disagio a carico degli assistiti di un gravoso andirivieni dagli ospedali agli studi dei Mmg per inutili trascrizioni. Inoltre, rispondono alla necessità dell’amministrazione pubblica di identificare i veri ordinatori di spesa sanitaria per verificare l’appropriatezza degli interventi e stabilire se e dove sono necessari opportuni correttivi per ottimizzare l’uso delle risorse disponibili.
Tuttavia in fase applicativa tali disposizioni rimangono spesso sulla carta perché disattese da una parte dei medici dipendenti, anche per la mancanza di un sistema di verifica ed eventuale sanzionamento degli inadempienti recidivi da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere, delle commissioni interaziendali ospedale-territorio e degli Ordini dei Medici.
Il cittadino ha diritto invece alla prescrizione diretta di esami dallo specialista dipendente del Ssn, le Regioni e le Asl hanno il dovere di divulgare l’esistenza di questo diritto perché possa essere esercitato e di istituire un sistema di verifica per identificare e correggere le mancate osservanze che ostacolano la qualità dell’assistenza.

Compiti delle Asl


L’ACN 23 marzo 2005 per la MG all’art. 49, comma 2, afferma che i direttori generali devono stabilire regolamenti per coordinare i rapporti tra medici ospedalieri e medici del territorio, sentito il Comitato aziendale e i direttori Sanitari, nelle seguenti materie:
a. dovuto accesso del medico di famiglia ai presidi ospedalieri della stessa azienda in fase di accettazione, degenza e dimissione del proprio paziente;
b. modalità di comunicazione tra ospedale e medico di famiglia in relazione ai ricoveri dei propri assistiti, anche mediante strumenti telematici;
c. rispetto da parte dei medici ospedalieri nelle prescrizioni delle note AIFA 2007 (BIF n. 6 del 2006), delle esenzioni previste dal DM 329/1999 e delle modalità di prescrizione sul nuovo ricettario regionale previste dall’art. 50 della legge 326/2003;
d. rispetto delle norme di prescrizione diretta dei controlli programmati entro 30 giorni dalla dimissione e della esenzione per gli esami da eseguirsi in funzione del ricovero programmato.

Compiti dello specialista


Secondo il comma 5 dell’art. 51 dell’ACN 2005, qualora il medico specialista ritenga opportuno richiedere ulteriori consulenze specialistiche o ulteriori indagini per la risposta al medico curante, formula direttamente le relative richieste sul ricettario regionale previsto dalla legge 326/2003.
Secondo il comma 7 dell’art. 51, le aziende devono emanare disposizioni per la prescrizione diretta sul ricettario regionale da parte dello specialista di eventuali indagini preliminari agli esami strumentali, di tutti gli approfondimenti necessari alla risposta al quesito diagnostico posto, degli accertamenti preliminari a ricoveri o a interventi chirurgici (DM 30.6.1997 in GU n. 209 del 8.9.1997), nonché della richiesta delle prestazioni da eseguire entro 30 giorni dalla dimissione o dalla consulenza specialistica.
Gli assistiti possono inoltre accedere alle strutture pubbliche senza la richiesta del Mmg per le seguenti specialità: odontoiatria, ostetricia e ginecologia, pediatria, psichiatria, oculistica, limitatamente alle prestazioni optometriche, attività dei servizi di prevenzione e consultoriali, secono l’art. 51 comma 6.
Tutte queste norme erano già contenute nel DPR n. 270/2000 all’art. 37, commi 5 e 7, per responsabilizzare i veri prescrittori al rispetto dei tetti di spesa programmati come affermava già l’art. 72, comma 6, del predetto decreto che in merito è rimasto sulla carta.

Etica e responsabilità penale


Quindi non è compito proprio del Mmg trascrivere esami richiesti dallo specialista. Lo specialista dipendente abilitato all’uso del ricettario regionale ha pertanto il dovere d’ufficio di prescrivere direttamente gli accertamenti che ritiene necessari, non essendoci altro sanitario tenuto per contratto a questo compito e abilitato all’uso del ricettario regionale ed essendo deontologicamente scorretto delegare al Mmg sminuenti funzioni segretariali che esulano dai suoi compiti.
Lo specialista dipendente che intenzionalmente disattende questo compito commette dunque una violazione disciplinare contrattuale e ordinistica e può incorrere nel reato di omissione d’atti d’ufficio (art. 328 CP), ipotesi che in caso di condotta recidivante le direzioni sanitarie ospedaliere non possono ignorare come da art. 40 CP: “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.
Va rilevato che, in un sistema di cure complesse multidisciplinari, i singoli operatori autonomi non possono limitarsi a erogare solo la propria prestazione, ma hanno il dovere di verificare il corretto svolgimento sequenziale dell’intero percorso assistenziale per evitare il rischio di dannose interruzioni di cura per erogazione tardiva di prestazioni necessarie a causa di mancanza di coordinamento organizzativo che può costituire, sotto il profilo penale, responsabilità di tutti i sanitari coinvolti (art. 110 CP).

Dati sulle prescrizioni indotte
Riguardo alla prescrizione di farmaci, va rilevato che 1 su 12 anziani che afferiscono ad un ambulatorio ospedaliero o al pronto soccorso rischiano la prescrizione di un farmaco inappropriato (Arch Intern Med 2004; 164: 305-12) e nel 17.8% dei casi gli specialisti prescrivono farmaci senza una definitiva documentazione della loro efficacia clinica oppure in difformità alle note AIFA o alle schede tecniche ministeriali effettuando così sperimentazioni di farmaci non autorizzate in violazione all’art. 3, comma 1, legge n. 94/1998.
Le richieste di consulenza specialistica prescritte dal Mmg sono determinate per circa il 22% direttamente dai pazienti, per il 35% dagli stessi specialisti (di queste circa il 92% per visita di controllo e l’8% per visita da altro specialista) e per il 42% dai Mmg. Il 30% dei pazienti di ritorno da una visita specialistica a carico del Ssn non sa da chi è stato visitato, nel 40% dei casi neppure il medico di famiglia è in grado di decifrare la firma dello specialista, nel 20% dei casi la risposta al consulto richiesto avviene attraverso la viva voce del paziente e più spesso il consulto dello specialista consiste essenzialmente nella sola prescrizione di esami o/e farmaci.
Il Garante per la Privacy con la circolare datata 12 giugno 2000 ha stabilito che referti e diagnosi illeggibili ostacolano il diritto del paziente di conoscere i propri dati sanitari, per cui è dovere degli specialisti e delle direzioni sanitarie ospedaliere assicurare risposte di consulenze e lettere di dimissioni leggibili ed esaurienti.

Fonte: Marin M. La gestione del rischio professionale in medicina generale, Passoni Editore, Milano 2006

Il fenomeno diffuso delle prestazioni indotte diagnostiche solleva le questioni della verifica indipendente della loro effettiva utilità, del conseguente allungamento delle liste di attesa per i primi accertamenti e le prime visite specialistiche realmente necessarie, della priorità degli interventi da finanziare disponendo di risorse limitate e di rilevazioni su carichi di lavoro specialistici che non sono più solo espressione dei bisogni reali degli utenti. Emblematica in tal senso è la consuetudine in molti ambulatori specialistici di rilasciare acriticamente ai pazienti un lungo elenco prestampato di accertamenti diagnostici da eseguire prima di ogni successiva visita di controllo.

Criticità


L’applicazione della prescrizione diretta al consulto può comportare tre tipi principali di condotte negli specialisti:
1. adeguamento alla regolamentazione mediante prescrizione diretta degli esami rispettando il ruolo del medico curante;
2. rifiuto della regolamentazione continuando a richiedere ai pazienti la trascrizione di esami da parte del medico curante;
3. strumentalizzazione della regolamentazione con un’indebita presa in carico dei pazienti anche oltre i limiti della consulenza, prescrivendo accertamenti e altre visite specialistiche estranee all’oggetto del consulto richiesto dal medico curante, fissando successive visite di controllo non richieste e ripetute a oltranza senza che la loro utilità sia concordata col Mmg, modificando terapie croniche concomitanti estranee all’oggetto del consulto richiesto, autopromuovendo un ruolo diretto dello specialista nell’ambito delle cure primarie.
Queste criticità e difficoltà di comunicazione tra medico curante e specialista sono dannose per la continuità assistenziale dei pazienti e non favoriscono quella coordinazione dei servizi che consente all’utente di percepire risposte univoche e integrate ai suoi bisogni espressi di salute.