M.D. numero 19, 30 maggio 2007

Riflettori
La medicina generale salvata dai giudici
di Rebecca Lamini

Sempre più spesso i Mmg debbono dire grazie ai giudici - di Cassazione o dei TAR regionali - ai quali ricorrono per ricevere una corretta interpretazione della Convenzione nazionale, a fronte di interpretazioni quantomeno creative di Regioni e Asl. In questo ‘mini giro d’Italia delle sentenze’ ci si può veramente rendere conto di quanto le applicazioni della norma vadano, sempre più spesso, a detrimento dei diritti e delle possibilità aperte per i medici di famiglia. Se, certo, non fosse per i giudici di ultima istanza, come mostrano per esempio due recenti sentenze, una del TAR della Regione Puglia, l’altra della Cassazione


In Puglia per la medicina di gruppo
Il TAR della Regione Puglia, con sentenza n. 1793 del 2 maggio 2007, ha accolto il ricorso di un gruppo di medici che avevano costituito una medicina di gruppo, comunicandolo alla Asl in data 27 dicembre 2001, mentre la Asl aveva stabilito di far decorrere l’inizio dell’attività dal 1 novembre 2003. I ricorrenti, medici convenzionati per l’attività sanitaria di cui al DPR 484/96, avevano comunicato alla Asl di associarsi per costituire tra loro la medicina di gruppo, ai sensi dell’art. 40 del DPR 484/96, come integrato dal DPR 270/00, presentando alla Asl competente formale istanza in data 27.12.2001. Decorsi trenta giorni dalla presentazione di detta istanza, avviavano l’attività di medicina di gruppo.
Con comunicazione successiva, del 30.5.2002 la AUSL BR/1 chiedeva alcuni chiarimenti in ordine alla nuova costituzione, chiarimenti resi dai ricorrenti con nota del 18.11.2002; successivamente, con delibera n. 3700 del 27.10.2003 l’AUSL stabiliva di far decorrere la nuova prestazione dal 1.11.2003, senza riconoscere ai Mmg circa 2 anni di servizio associativo effettivo reso ai cittadini.
I ricorrenti, in particolare, sostenevano che l’attività avrebbe dovuto considerarsi riconosciuta 30 giorni dopo la presentazione della domanda (26 gennaio 2002), mentre la Asl citava l’accordo Regionale del 14 giugno 2001, che stabiliva che venissero “rese operative tutte le domande di associazione pervenute entro la data odierna” (14 giugno 2001). La domanda dei ricorrenti, invece, era stata presentata il 27 dicembre 2001, e quindi in data posteriore a quella dell’accordo regionale. I Mmg ricorrenti avevano chiesto, dunque, al TAR, che venisse loro riconosciuto soprattutto il risarcimento dei danni relativamente alla mancata attività negli anni 2002 e 2003.
Il TAR ha accolto il ricorso dei Mmg, in quanto ha stabilito che la presentazione della domanda oltre il termine fissato con accordo non precludeva il riconoscimento dell’associazione, ma implicava la necessità di un provvedimento esplicito dell’Amministrazione competente, poiché “la regolamentazione regionale non avrebbe potuto introdurre un termine oltre il quale la costituzione dell’associazione tra medici era preclusa”.
Il TAR ha stabilito, comunque, che la data di riconoscimento della costituzione della medicina di gruppo non può essere il 1 novembre 2003 (come deciso dalla Asl), ma neanche il 26 gennaio 2002 (come preteso dai ricorrenti), poiché la Asl aveva richiesto, con provvedimento del 30 maggio 2002, un’integrazione documentale che le era pervenuta in data 18 novembre 2002. Il TAR, quindi, ha fissato la data di inizio della medicina di gruppo il 18 dicembre 2002, cioè trenta giorni dopo la presentazione completa della documentazione.

Cassazione: la graduatoria è legge


La Sentenza n. 8087 depositata il 2 aprile 2007 dalle Sezioni riunite della Cassazione fissa un principio molto prezioso per i Mmg. Può capitare che una Asl costruisca una graduatoria per turni vacanti o per colmare le aree carenti, ma successivamente decida di provvedere diversamente affidando, per esempio, un servizio di specialistica ambulatoriale a risorse già dipendenti in un’ottica di riduzione dei costi. Le sezioni unite della Cassazione, però, hanno dato torto alla Corte d’Appello di Firenze che aveva dato corso di validità a un’operazione di questo genere compiuta dalla Regione Toscana, perché la riteneva una “valutazione discrezionale nella formulazione della graduatoria”, possibili nell’ambito dei diritto pubblico.
Le Sezioni unite hanno spiegato nella sentenza che “esiste una prima fase - quella dell’individuazione delle aree carenti che l’amministrazione intende coprire - e nella formulazione delle graduatorie vi sono spazi per valutazioni discrezionali”, anche se censurabili davanti al tribunale amministrativo. Dopo la costituzione delle graduatorie, però, le Asl devono “stipulare le convenzioni di diritto privato”, sulla base dell’ordine di priorità che si è determinato e “senza nessun potere discrezionale”. Se rende inutile la procedura, decidendo di non avvalersi di nessuno dei vincitori, la Asl lede il diritto del medico alla costituzione della convenzione, sulla base della sua posizione in graduatoria. Tanto più alto sarà il risarcimento per il Mmg, da reclamare nel Tribunale civile, rispetto a quanto sarà richiesto da medici precedentemente convenzionati “ai quali - sottolinea la Cassazione - si riconosce un vero e proprio diritto soggettivo all’attribuzione del nuovo incarico”.