M.D. numero 21, 13 giugno 2007

Vox Legis
Cicli di terapia: il Mmg che le viola rimborsa la Asl
di Alfonso Marra, Magistrato, Milano

Il medico convenzionato che viola le regole sulla prescrizione dei farmaci in rapporto ai cicli di terapia riconosciuti, deve pagare di tasca propria il prezzo dei farmaci indicati nella ricetta. Il principio, affermato dalla Cassazione Sez. Lavoro con la sentenza del 26.2.07 n. 4309 introduce una vera e propria penale a carico del medico che pone in essere determinati comportamenti in violazione di precise disposizioni di legge.

Il fatto


La vicenda di cui si è occupata la Cassazione era la seguente: un Mmg aveva prescritto alla propria paziente, ammalata oncologica, tutta una serie di specialità medicinali per la durata di un ciclo di terapia di sei mesi. Il costo dei farmaci era di 2.500 euro.
La Asl di pertinenza aveva ritenuto del tutto scorretto il comportamento del medico avendo egli stilato la ricetta per la sua paziente senza tener conto delle precise indicazioni date, nelle ipotesi di prescrizioni a favore di pazienti oncologici, dall’art. 1 comma 6 Legge 325/94 (convertita nella Legge n. 476/94) avente ad oggetto “misure urgenti per il contenimento della spesa pubblica, di formazione dei medici e farmacovigilanza” secondo cui: “per tutti i soggetti affetti da patologia cronica e sottoposti a interventi di trapianti di organo, il limite dei pezzi per ricetta dei farmaci della terapia cardine di riconosciuta validità scientifica in somministrazione continua può essere elevato fino a coprire un periodo di terapia di mesi tre”. Nel caso specifico tale periodo era stato superato in quanto la ricetta prevedeva farmaci per la durata di un ciclo di terapia di sei mesi.
Il Tribunale del Lavoro e la Corte d’Appello avevano ritenuto la piena fondatezza della richiesta avanzate dalla Asl al Mmg e lo avevano condannato alla restituzione a favore della Asl della detta somma maggiorata degli interessi e delle spese legali (euro 2.000) per il solo giudizio della Cassazione.
La Cassazione a sua volta ha riconosciuto la piena fondatezza della decisione del Tribunale della Corte d’Appello. Al riguardo ha precisato che il medico di famiglinoa non si era attenuto alle indicazioni di legge che limitava a tre mesi le prescrizioni a favore di determinati pazienti, puntualizzando che il Mmg in presenza di oggettiva situazione patologica dell’assistito che richiedeva l’utilizzo di determinati farmaci avrebbe dovuto compilare due ricette una per tre mesi e poi alla scadenza di essa avrebbe dovuto riesaminare di nuovo la situazione dello stato patologico del paziente e, ove ne sussistessero i motivi, avrebbe dovuto complilare un’altra ricetta di altri tre mesi di terapia con quel tipo particolare di farmaci.
Quindi il medico deve pagare la somma stabilita per aver prescritto, in ricetta a carico del Ssn, al proprio paziente oncologico in violazione di chiara indicazione tassativa di un periodo di durata della prescrizione medesima che non doveva oltrepassare i tre mesi, una terapia farmacologica di durata superiore.

Il farmacista


Ma di tale violazione non era responsabile anche il farmacista che aveva consegnato i farmaci nonostante l’irregolarità della ricetta e se lo era perché la Asl si è rivolta solo al medico che aveva stilato la ricetta?
Il farmacista prima di “spedire la ricetta” in ragione della funzione deve sempre verificarne la sua regolarità formale e sostanziale. Egli in buona sostanza è tenuto a rilevare eventuali violazioni di legge in essa contenute (per esempio, prescrizioni di specialità medicinali che sono stati messi illegittimamente a carico del Ssn, non sussistendo le condizioni oggettive e soggettive previste dalla legge). Il farmacista è tenuto a svolgere i seguenti adempimenti espressamente previsti dalle convenzioni e dalla normativa di settore:
A. Controllo delle ricette presentate dagli assistiti, verificando in particolare che:
1) trattasi dell’apposito modello;
2) tale modello è stato correttamente compilato;
3) la ricetta sia valida in riferimento alla data di emissione;
4) il farmaco prescritto è nel PTN;
5) sono state soddisfatte le condizioni previste dalle norme per la concedibilità di alcuni farmaci con ulteriori specifici adempimenti, per quanto attiene agli stupefacenti e alle sostanze psicotrope;
6) il numero dei pezzi richiesti è nel limite previsto dalle norme.
B. Tariffazione delle ricette per quanto attiene i farmaci galenici e applicazione del bollino per le specialità medicinali contemplate.
C. Riscossione per conto della Asl del ticket da parte degli assistiti tenendo conto della fascia di appartenenza del farmaco, delle esenzioni totali o parziali e per reddito.
D. Resa del conto alla Asl con la presentazione mensile della distinta contabile riepilogativa con allegate le ricette del mese, avendo presente che sulla base di tale documento contabile le Asl provvedono poi a corrispondere il dovuto rimborso.
Nel caso in esame la Asl ha ritenuto di rivolgersi solo al medico convenzionato per il rimborso dei farmaci, ma avrebbe potuto rivolgersi anche al farmacista essendo tutte e due autori della violazione della citata Legge 325/94 in tema di durata delle prescrizioni di farmaci a pazienti oncologici.